Art. 8 
 
 
                  Attivita' di gestione dei rifiuti 
           per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo 
 
  1. L'iscrizione all'Albo e' richiesta per le seguenti categorie  di
attivita': 
    a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani; 
    b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
nonche' i produttori iniziali di rifiuti  pericolosi  che  effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in
quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri  al  giorno
di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
    c)   categoria   3-bis:   distributori    e    installatori    di
apparecchiature elettriche ed elettroniche  (AEE),  trasportatori  di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  in  nome  dei
distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica
di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con  i  Ministri
dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65; 
    d) categoria 4: raccolta e  trasporto  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi; 
    e)  categoria  5:  raccolta  e  trasporto  di  rifiuti   speciali
pericolosi; 
    f) categoria 6: imprese che  effettuano  il  solo  esercizio  dei
trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194,  comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    g)  categoria  7:  operatori   logistici   presso   le   stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di  terminalizzazione,  gli
scali  merci  e  i  porti  ai  quali,   nell'ambito   del   trasporto
intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della  presa  in  carico
degli  stessi  da  parte  dell'impresa   ferroviaria   o   navale   o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto; 
    h) categoria 8: Intermediazione  e  commercio  di  rifiuti  senza
detenzione dei rifiuti stessi; 
    i) categoria 9: bonifica di siti; 
    l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto. 
  2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 212,  comma  7,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto  delle  norme
che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie
4 e 5 consentono l'esercizio delle attivita' di  cui  alle  categorie
2-bis e 3-bis se  lo  svolgimento  di  queste  ultime  attivita'  non
comporta variazioni della categoria, della classe e  della  tipologia
dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta. Il Comitato nazionale
stabilisce i criteri per l'applicazione della presente disposizione. 
  3.  Fatte  salve   le   norme   che   disciplinano   il   trasporto
internazionale di merci, le iscrizioni  nelle  categorie  1,  4  e  5
consentono l'esercizio delle attivita' di cui alla categoria 6 se  lo
svolgimento di quest'ultima attivita' non comporta  variazioni  della
categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti  per  le  quali
l'impresa e' iscritta. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli articoli 212, commi 7 e  8,
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art.  212  (Albo  nazionale  gestori  ambientali).   -
          (Omissis). 
              7. Gli enti e  le  imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
              8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che
          effettuano operazioni di raccolta e  trasporto  dei  propri
          rifiuti,  nonche'  i   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'art.  21  della
          legge n. 241 del 1990: 
                a) la sede dell'impresa, l'attivita' o  le  attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti; 
                b)  le  caratteristiche,  la   natura   dei   rifiuti
          prodotti; 
                c) gli estremi identificativi e  l'idoneita'  tecnica
          dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto
          anche conto delle modalita' di effettuazione del  trasporto
          medesimo; 
                d)  l'avvenuto  versamento  del  diritto  annuale  di
          registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'art.
          21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          n. 406.». 
              -  Il  decreto  ministeriale  8  marzo  2010,   n.   65
          «Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei
          rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed   elettroniche
          (RAEE) da parte dei distributori e  degli  installatori  di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche  (AEE),  nonche'
          dei gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali
          apparecchiature) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          102 del 4 maggio 2010. 
              - Il testo dell'art. 194, comma 3, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle  note
          alle premesse.