Art. 9 
 
 
                 Categorie e classi delle attivita' 
           per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo 
 
  1. L'iscrizione all'Albo e' articolata in categorie  corrispondenti
alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1. 
  2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera  a),  e'
suddivisa  nelle  seguenti  classi,  a  seconda  che  la  popolazione
complessivamente servita sia: 
    a) superiore o uguale a 500.000 abitanti; 
    b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o  uguale  a  100.000
abitanti; 
    c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore  o  uguale  a  50.000
abitanti; 
    d) inferiore a 50.000 abitanti e  superiore  o  uguale  a  20.000
abitanti; 
    e) inferiore a 20.000 abitanti  e  superiore  o  uguale  a  5.000
abitanti; 
    f) inferiore a 5.000 abitanti. 
  3. Le categorie da 4 a 8 di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettere
d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione
delle tonnellate annue di rifiuti gestiti: 
    a) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale  a
200.000 tonnellate; 
    b) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale  a
60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate; 
    c) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale  a
15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate; 
    d) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale  a
6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate; 
    e) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale  a
3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; 
    f) quantita' annua complessivamente  gestita  inferiore  a  3.000
tonnellate. 
  4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere  i)
e l), sono suddivise nelle seguenti classi in  funzione  dell'importo
dei lavori di bonifica cantierabili: 
    a) oltre a euro 9.000.000,00; 
    b) fino a euro 9.000.000,00; 
    c) fino a euro 2.500.000,00; 
    d) fino a euro 1.000.000,00; 
    e) fino a euro 200.000,00. 
  5.  Il  Comitato  nazionale  puo',   con   propria   deliberazione,
modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di
cui al comma 4. 
  6. Il Comitato nazionale  puo'  individuare  specifiche  e  singole
attivita' rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione di  cui
all'articolo 8 normandole in sottocategorie. Ai fini  dell'iscrizione
nella categoria 1 di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera  a),  il
Comitato nazionale puo'  individuare  sottocategorie  le  cui  classi
d'iscrizione  sono  basate   sulla   quantita'   annua   di   rifiuti
complessivamente gestita.