Art. 11 
 
 
                          Raccolta dei dati 
 
  1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti  a
seguito  della  convenzione  sono  tenuti  a  trasmetterne  copia  al
Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e'  stato
raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno
degli avvocati. 
  2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al
monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette
i dati al Ministero della giustizia.