Art. 5 
 
 
Esecutivita' dell'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e
                            trascrizione 
 
  1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
  2.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  firme   e   la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. 
  3. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o
compiono uno  degli  atti  previsti  dall'articolo  2643  del  codice
civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la
sottoscrizione  del  processo  verbale   di   accordo   deve   essere
autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  4. Costituisce illecito deontologico per  l'avvocato  impugnare  un
accordo alla cui redazione ha partecipato.