Art. 7 
 
 
  Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro 
 
  1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto  comma,  dopo  le
parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o
conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita  da  un
avvocato».