Art. 9 
 
 
         Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza 
 
  1. I  difensori  non  possono  essere  nominati  arbitri  ai  sensi
dell'articolo 810 del codice di procedura civile  nelle  controversie
aventi il medesimo oggetto o connesse. 
  2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di  comportarsi  con
lealta'  e  di  tenere  riservate  le   informazioni   ricevute.   Le
dichiarazioni  rese  e  le  informazioni  acquisite  nel  corso   del
procedimento non possono essere utilizzate  nel  giudizio  avente  in
tutto o in parte il medesimo oggetto. 
  3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento
non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni
rese e delle informazioni acquisite. 
  4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura  penale  e  si
estendono le garanzie previste per il  difensore  dalle  disposizioni
dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale  in  quanto
applicabili.