Art. 15 
 
 
                       Segreteria di supporto 
 
  1. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale  struttura
tecnica permanente per la misurazione della  performance,  competente
per le attivita'  istruttorie  propedeutiche  all'espletamento  delle
funzioni   dell'Organismo,   dotata    delle    risorse    necessarie
all'esercizio delle relative funzioni. 
  2. La Segreteria e' formata da un contingente di non oltre  quattro
unita'  di  personale  di  livello  non   dirigenziale,   individuato
nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero,  assegnato
dal Direttore generale degli  affari  generali  e  del  personale  su
proposta dell'Organismo. 
  3.  Il  responsabile  della  struttura  tecnica   permanente   deve
possedere una specifica  professionalita'  ed  esperienza  nel  campo
della misurazione della performance nelle  amministrazioni  pubbliche
ed  e'  nominato  dall'Organismo  nell'ambito  del  contingente   del
personale assegnato alla Segreteria.