Art. 16 
 
 
                         Funzioni e compiti 
 
  1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: 
  a)  monitora  il  funzionamento  complessivo  del   sistema   della
valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni  ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 
  b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti
organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte  dei
conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica  e  all'Autorita'  di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  e  ne  assicura  la
visibilita'  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito   istituzionale
dell'amministrazione; 
  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione   e
valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo quanto  previsto
dal citato decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi,  dai  regolamenti   interni   all'amministrazione,   nel
rispetto  del  principio  di  valorizzazione  del  merito   e   della
professionalita'; 
  e) propone, sulla base  del  sistema  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'organo di  indirizzo
politico-amministrativo, la  valutazione  annuale  dei  dirigenti  di
vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo  III  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  f) e' responsabile della corretta applicazione delle  linee  guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'Autorita' di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi  relativi  alla
trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al  Titolo  II  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  h) verifica i risultati e le buone  pratiche  di  promozione  delle
pari opportunita'. 
  2.  L'Organismo,   sulla   base   di   appositi   modelli   forniti
dall'Autorita' di cui all'articolo  13  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione  di  indagini
sul personale dipendente volte a rilevare  il  livello  di  benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema  di  valutazione
nonche'  la  rilevazione  della  valutazione  del  proprio  superiore
gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla  predetta
Autorita'. 
  3. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma
1,  lettera  c),  e'  condizione  inderogabile  per  l'accesso   agli
strumenti per premiare il merito di cui al  Titolo  III  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo dell'art. 13 del citato decreto  legislativo
          27 ottobre 2009, n. 150 e' riportato  nelle  note  all'art.
          14. 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
              «Art. 10. Piano della  performance  e  Relazione  sulla
          performance 
              1. Al fine di assicurare la qualita',  comprensibilita'
          ed attendibilita' dei documenti di  rappresentazione  della
          performance, le amministrazioni pubbliche,  secondo  quanto
          stabilito dall'art.  15,  comma  2,  lettera  d),  redigono
          annualmente: 
              a) entro il  31  gennaio,  un  documento  programmatico
          triennale, denominato Piano della performance  da  adottare
          in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
          finanziaria e di bilancio, che individua  gli  indirizzi  e
          gli obiettivi strategici  ed  operativi  e  definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
              b) un  documento,  da  adottare  entro  il  30  giugno,
          denominato: "Relazione sulla performance" che evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma  1
          sono  immediatamente  trasmessi  alla  Commissione  di  cui
          all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3.  Eventuali  variazioni  durante  l'esercizio   degli
          obiettivi   e   degli    indicatori    della    performance
          organizzativa e individuale sono  tempestivamente  inserite
          all'interno nel Piano della performance. 
              4. Per le amministrazioni dello Stato  il  Piano  della
          performance contiene la direttiva annuale del  Ministro  di
          cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.». 
              - Il Titolo  III  del  citato  decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150, reca «MERITO E PREMI». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
              «Art. 7 (Sistema di  misurazione  e  valutazione  della
          performance). - 1. Le  amministrazioni  pubbliche  valutano
          annualmente la performance organizzativa e  individuale.  A
          tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
          misurazione e valutazione della performance. 
              2. La  funzione  di  misurazione  e  valutazione  delle
          performance e' svolta: 
              a) dagli Organismi indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'art. 14, cui compete la  misurazione
          e  valutazione  della  performance  di  ciascuna  struttura
          amministrativa nel suo complesso, nonche'  la  proposta  di
          valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai  sensi  del
          comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
              b) dalla Commissione di cui all'art. 13  ai  sensi  del
          comma 6 del medesimo articolo; 
              c) dai dirigenti di ciascuna  amministrazione,  secondo
          quanto previsto agli articoli 16 e  17,  comma  1,  lettera
          e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
          modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto. 
              3.  Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance, di cui  al  comma  1,  individua,  secondo  le
          direttive adottate dalla Commissione di  cui  all'art.  13,
          secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: 
              a) le fasi, i tempi, le  modalita',  i  soggetti  e  le
          responsabilita' del processo di misurazione  e  valutazione
          della performance, in  conformita'  alle  disposizioni  del
          presente decreto; 
              b)   le    procedure    di    conciliazione    relative
          all'applicazione del sistema di misurazione  e  valutazione
          della performance; 
              c) le modalita' di raccordo e  di  integrazione  con  i
          sistemi di controllo esistenti; 
              d) le  modalita'  di  raccordo  e  integrazione  con  i
          documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.». 
              - Il testo dell'art. 13 del citato decreto  legislativo
          27 ottobre 2009, n. 150 e' riportato  nelle  note  all'art.
          14.