Art. 17 Copertura finanziaria e norme transitorie 1. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quanto in precedenza previsto per il soppresso Servizio di controllo interno. 2. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si procedera' alla rideterminazione del trattamento economico spettante all'Organismo rispetto alla misura provvisoria attualmente prevista, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformita' a quanto previsto negli articoli 9 e 14, comma 1, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 9, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: «Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale). - 1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unita' organizzativa in posizione di autonomia e responsabilita' e' collegata: a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilita'; b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; c) alla qualita' del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate; d) alla capacita' di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. 2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate: a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) alla qualita' del contributo assicurato alla performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e parentale.». - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' riportato nelle note all'art. 14.