Art. 8 
 
 
        Criteri per la concessione degli sgravi contributivi 
 
  1. Le aliquote complessive della contribuzione per  l'assicurazione
obbligatoria  previdenziale  ed  assistenziale  dovute  dai  soggetti
beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o
internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici  giudiziari  e
ai condannati ed internati ammessi al  lavoro  all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  sono  ridotte
nella misura del 95 per cento per gli anni a  decorrere  dal  2013  e
fino  all'adozione  di  un  nuovo  decreto  ministeriale   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, per
quanto attiene alle quote  a  carico  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori. 
  2. Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano anche per
i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo  del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno  beneficiato
della semiliberta' o del lavoro esterno  ai  sensi  dell'articolo  21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era  ammesso  alla  semiliberta'  o  al
lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che  non  hanno
beneficiato  della  semiliberta'  o  del  lavoro  esterno  ai   sensi
dell'articolo 21 della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  gli  sgravi
contributivi di cui al  comma  1  si  applicano  per  un  periodo  di
ventiquattro mesi successivo alla cessazione  dello  stato  detentivo
del lavoratore assunto, a condizione che  l'assunzione  sia  avvenuta
mentre il lavoratore era ristretto. 
  3. Per l'anno 2013 l'agevolazione contributiva di cui al comma 1 e'
concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00. 
  4. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un  nuovo
decreto ministeriale l'agevolazione  contributiva  e'  concessa  fino
alla concorrenza di euro 4.045.284,00. 
  5. Il rimborso  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 e' effettuato
sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni  contributive
di cui al presente  articolo  sono  riconosciute  dall'INPS  in  base
all'ordine cronologico di presentazione delle domande  da  parte  dei
datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo
informatico, ai fini del rispetto  delle  risorse  stanziate.  L'INPS
provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal  presente
articolo fornendo i relativi elementi al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana  e  avra'   effetto   dal   giorno   successivo   alla   sua
pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
    Roma, 24 luglio 2014 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Orlando 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne - prev. n. 2704 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, e per la legge 8
          novembre 1991, n. 381, si veda nelle note alle premesse.