Art. 8 Criteri per la concessione degli sgravi contributivi 1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. 2. Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semiliberta' o al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto. 3. Per l'anno 2013 l'agevolazione contributiva di cui al comma 1 e' concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00. 4. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale l'agevolazione contributiva e' concessa fino alla concorrenza di euro 4.045.284,00. 5. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 e' effettuato sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive di cui al presente articolo sono riconosciute dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e avra' effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 24 luglio 2014 Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2704
Note all'art. 8: - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, e per la legge 8 novembre 1991, n. 381, si veda nelle note alle premesse.