Art. 10 
 
Riscossione  coattiva  dei  debiti  aventi  ad  oggetto  entrate  che
  costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE,
  Euratom del Consiglio. 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24
dicembre  2012,  n.  228,  non  si   applicano   alle   entrate   che
costituiscono  risorse  proprie  iscritte  nel  bilancio  dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  a),  della
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,  ne'
all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. 
  2. All'articolo 68 del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Il pagamento, in  pendenza  di  processo,  delle  risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),
della decisione 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno
2007, e dell'imposta sul valore  aggiunto  riscossa  all'importazione
resta disciplinato dal regolamento (CEE) n.  2913/92  del  Consiglio,
del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n.  952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  e  dalle
altre disposizioni dell'Unione europea in materia». 
  3. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 529 e' inserito il seguente: 
    «529-bis. I commi 527, 528 e 529  non  si  applicano  ai  crediti
iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie  tradizionali  di  cui
all'articolo 2,  paragrafo  1,  lettere  a)  e  b),  della  decisione
94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato
dalla decisione 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno
2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione»; 
  b) al comma 533, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) i criteri e le linee guida di cui  alla  lettera  a)  non
possono escludere o limitare le attivita' di riscossione dei  crediti
afferenti alle risorse proprie tradizionali di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), della  decisione  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno  2007,  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto
riscossa all'importazione». 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo dell' articolo 1, comma  544  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2013), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2012, n. 302, cosi' recita: 
              "544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti
          fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  29   settembre   1973,   n.   602,   intrapresa
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  salvo  il  caso  in   cui   l'ente
          creditore abbia notificato al debitore la comunicazione  di
          inidoneita' della documentazione ai sensi  del  comma  539,
          non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del
          decorso di centoventi  giorni  dall'invio,  mediante  posta
          ordinaria, di una  comunicazione  contenente  il  dettaglio
          delle iscrizioni a ruolo.". 
              La decisone 2007/436/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 23
          giugno 2007, n. L 163. 
              Il testo dell'articolo 68 del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
          in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell'art.
          30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  13  gennaio  1993,  n.  9,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art.  68.  (Pagamento  del  tributo  in  pendenza  del
          processo ) 
              1. Anche in deroga  a  quanto  previsto  nelle  singole
          leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione
          frazionata del tributo oggetto  di  giudizio  davanti  alle
          commissioni, il tributo, con i relativi interessi  previsti
          dalle leggi fiscali, deve essere pagato: 
              a) per i due terzi, dopo la sentenza della  commissione
          tributaria provinciale che respinge il ricorso; 
              b) per  l'ammontare  risultante  dalla  sentenza  della
          commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre  i
          due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; 
              c) per il residuo ammontare determinato nella  sentenza
          della commissione tributaria regionale. 
              Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b)
          e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di
          quanto gia' corrisposto. 
              2. Se il ricorso viene accolto, il tributo  corrisposto
          in eccedenza rispetto  a  quanto  statuito  dalla  sentenza
          della commissione tributaria provinciale,  con  i  relativi
          interessi  previsti  dalle  leggi  fiscali,   deve   essere
          rimborsato   d'ufficio   entro   novanta    giorni    dalla
          notificazione della sentenza. 
              3. Le imposte  suppletive  debbono  essere  corrisposte
          dopo l' ultima sentenza non impugnata  o  impugnabile  solo
          con ricorso in cassazione 
              3-bis. Il pagamento, in  pendenza  di  processo,  delle
          risorse  proprie  tradizionali  di  cui   all'articolo   2,
          paragrafo  1,  lettera  a),  della  decisione  2007/436/CE,
          Euratom del Consiglio, del 7 giugno  2007,  e  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto   riscossa   all'importazione   resta
          disciplinato  dal  regolamento   (CEE)   n.   2913/92   del
          Consiglio,  del  12  ottobre  1992,  come   riformato   dal
          regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle  altre  disposizioni
          dell'Unione europea in materia.". 
              Il testo dell' articolo  1,  commi  529  e  533,  della
          citata legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificati
          dalla presente legge cosi' recita: 
              "529. Ai crediti previsti dai commi 527 e  528  non  si
          applicano gli articoli 19 e 20 del decreto  legislativo  13
          aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo,  non  si
          procede a  giudizio  di  responsabilita'  amministrativo  e
          contabile. 
              529-bis. I commi 527, 528 e 529  non  si  applicano  ai
          crediti iscritti a  ruolo  costituiti  da  risorse  proprie
          tradizionali di cui all'arti- colo 2, paragrafo 1,  lettere
          a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del  Consiglio,
          del  31  ottobre  1994,  come  riformato  dalla   decisione
          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
          all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;" 
              "533. Il Comitato elabora annualmente criteri: 
              a)  di  individuazione  delle  categorie  dei   crediti
          oggetto di recupero coattivo  e  linee  guida  a  carattere
          generale per lo svolgimento mirato e selettivo  dell'azione
          di riscossione che tenga conto  della  capacita'  operativa
          degli agenti della riscossione  e  dell'economicita'  della
          stessa azione; 
              a-bis) i criteri e le linee guida di cui  alla  lettera
          a) non possono escludere  o  limi-  tare  le  attivita'  di
          riscossione dei  crediti  afferenti  alle  risorse  proprie
          tradizionali di cui all'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera
          a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del
          7 giugno 2007, e all'imposta sul valore  aggiunto  riscossa
          all'importazione; 
              b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base  delle
          indicazioni impartite; 
              b-bis)  di  individuazione  mirata  e  selettiva,   nel
          rispetto dei principi di economicita' ed  efficacia,  delle
          posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto  conto
          della  capacita'  operativa  delle  strutture  a  tal  fine
          deputate.".