Art. 11 Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. 1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4-quater, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorita' competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento di cui al comma 1 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorita', secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza»; b) all'articolo 4-quater, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento»; c) all'articolo 193-quater, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza».
Note all'art. 11: Il testo dell'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita: "Art. 4-quater. Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis. 2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autorita' competenti degli altri Stati membri, l'Autorita' bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1. 2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'I-VASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorita' competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento di cui al comma 1 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorita', secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. 3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli arti- coli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite, e puo' dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. 4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1. 5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.". Il testo dell'articolo 193-quater del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge cosi' recita: "Art.193-quater. Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (1021) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformita' ai doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non siano da altri violate. 3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".