Art. 11 
 
Disposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   648/2012   del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,  concernente
  gli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i  repertori
  di dati sulle negoziazioni. 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4-quater, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorita' competenti per
il rispetto degli obblighi posti dal regolamento di cui al comma 1  a
carico dei soggetti vigilati dalle  medesime  autorita',  secondo  le
rispettive attribuzioni di vigilanza»; 
  b) all'articolo 4-quater, comma 3, il primo periodo  e'  sostituito
dal  seguente:  «Ai  sensi  dell'articolo  10,   paragrafo   5,   del
regolamento di cui al comma 1, la Consob  e'  l'autorita'  competente
nei confronti  delle  controparti  non  finanziarie,  che  non  siano
soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi  del  comma  2-bis  del
presente articolo, per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dagli
articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento»; 
  c) all'articolo 193-quater, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le sanzioni amministrative previste dai  commi  1  e  2  sono
applicate dalla Banca d'Italia,  dalla  Consob,  dall'IVASS  e  dalla
COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza». 
 
          Note all'art. 11: 
              Il testo dell'articolo 4-quater del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art.   4-quater.   Individuazione   delle    autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012 
              1. La Banca d'Italia e  la  Consob  sono  le  autorita'
          competenti  per  l'autorizzazione  e  la  vigilanza   delle
          controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22,  paragrafo
          1,  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012,  secondo   quanto
          disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis. 
              2.  La  Consob  e'  l'autorita'  competente,  ai  sensi
          dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento  di  cui  al
          comma 1, per il coordinamento della  cooperazione  e  dello
          scambio  di  informazioni  con  la   Commissione   europea,
          l'Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari  e   dei
          mercati (AESFEM), le autorita' competenti degli altri Stati
          membri, l'Autorita'  bancaria  europea  (ABE)  e  i  membri
          interessati del  Sistema  europeo  delle  Banche  centrali,
          conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento
          di cui al comma 1. 
              2-bis. La Banca d'Italia,  la  Consob,  l'I-VASS  e  la
          Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le
          autorita' competenti per il rispetto degli  obblighi  posti
          dal regolamento di cui al comma 1  a  carico  dei  soggetti
          vigilati dalle medesime autorita',  secondo  le  rispettive
          attribuzioni di vigilanza. 
              3.  Ai  sensi  dell'articolo  10,  paragrafo   5,   del
          regolamento di cui al comma 1,  la  Consob  e'  l'autorita'
          competente nei confronti delle controparti non finanziarie,
          che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi
          del comma 2-bis del  presente  articolo,  per  il  rispetto
          degli obblighi previsti dagli arti- coli 9,  10  e  11  del
          medesimo regolamento. A  tal  fine  la  Consob  esercita  i
          poteri  previsti  dall'articolo  187-octies  del   presente
          decreto legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite,  e
          puo'  dettare  disposizioni  inerenti  alle  modalita'   di
          esercizio dei poteri di vigilanza. 
              4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il
          collegio  di  autorita'  previsto  dall'articolo   18   del
          regolamento di cui al comma 1. 
              5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi
          dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del  regolamento
          di cui al comma  1,  nell'ambito  della  procedura  per  il
          riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi  terzi;
          il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa
          con la Consob.". 
              Il testo dell'articolo 193-quater  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato  dalla
          presente legge cosi' recita: 
              "Art.193-quater.  Sanzioni  amministrative   pecuniarie
          relative alla violazione delle  disposizioni  previste  dal
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 4 luglio 2012 (1021) 
              1. I soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione
          o di direzione delle controparti centrali,  delle  sedi  di
          negoziazione,  delle  controparti   finanziarie   e   delle
          controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2,
          punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,  i
          quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II,
          III, IV e V  del  medesimo  regolamento  e  dalle  relative
          disposizioni  attuative,  sono  puniti  con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
          duecentocinquantamila. 
              2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano  anche
          ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  controllo  nelle
          controparti centrali, nelle  sedi  di  negoziazione,  nelle
          controparti   finanziarie   e   nelle    controparti    non
          finanziarie, come definite al  comma  1,  i  quali  abbiano
          violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V
          del regolamento di cui al comma 1 o non  abbiano  vigilato,
          in  conformita'  ai  doveri  inerenti  al   loro   ufficio,
          affinche'  le  disposizioni  stesse  non  siano  da   altri
          violate. 
              3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e  2
          sono  applicate  dalla  Banca   d'Italia,   dalla   Consob,
          dall'IVASS   e   dalla   COVIP,   secondo   le   rispettive
          attribuzioni di vigilanza. 
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'articolo 16 della  legge
          24 novembre 1981, n. 689.".