Art. 12 
 
Recepimento della direttiva  2013/61/UE  in  relazione  alle  regioni
  ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte. 
  1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
    «3) per la Repubblica  francese,  i  territori  francesi  di  cui
all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea;». 
  2. All'articolo 1, comma 3,  lettera  b),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
    «1) per la Repubblica  francese:  i  territori  francesi  di  cui
all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea;». 
 
          Note all'art. 12: 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 7  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   del   26   ottobre   1972
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre
          1972, n. 292, S.O., come modificato  dalla  presente  legge
          cosi' recita: 
              "Art. 7. Territorialita' dell'imposta - Definizioni 
              1. Agli effetti del presente decreto: 
              a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il
          territorio della Repubblica italiana,  con  esclusione  dei
          comuni  di  Livigno  e  Campione  d'Italia  e  delle  acque
          italiane del Lago di Lugano; 
              b) per "Comunita'" o "territorio  della  Comunita'"  si
          intende  il   territorio   corrispondente   al   campo   di
          applicazione del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea con le seguenti esclusioni  oltre  quella  indicata
          nella lettera a): 
              1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 
              2) per la Repubblica federale di Germania,  l'isola  di
          Helgoland ed il territorio di Büsingen; 
              3) per la Repubblica francese, i territori francesi  di
          cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo  1,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
              4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla  e  le  isole
          Canarie; 
              5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 
              6) le isole Anglo-Normanne; 
              c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di
          sovranita' del  Regno  Unito  di  Akrotiri  e  Dhekelia  si
          intendono compresi  nel  territorio  rispettivamente  della
          Repubblica francese, del Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e
          Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro; 
              d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello
          Stato" si  intende  un  soggetto  passivo  domiciliato  nel
          territorio dello  Stato  o  ivi  residente  che  non  abbia
          stabilito  il  domicilio  all'estero,  ovvero  una  stabile
          organizzazione  nel  territorio  dello  Stato  di  soggetto
          domiciliato  e  residente  all'estero,  limitatamente  alle
          operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti  diversi
          dalle persone fisiche si considera domicilio  il  luogo  in
          cui si trova la sede legale e residenza quello  in  cui  si
          trova la sede effettiva; 
              e) per "parte di un trasporto di passeggeri  effettuata
          all'interno  della  Comunita'",  si  intende  la  parte  di
          trasporto che non prevede uno scalo fuori  della  Comunita'
          tra il luogo di partenza e quello di arrivo  del  trasporto
          passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto  passeggeri"
          e' il primo punto di imbarco di passeggeri  previsto  nella
          Comunita'  ,  eventualmente  dopo  uno  scalo  fuori  della
          Comunita'; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri"  e'
          l'ultimo punto di  sbarco  previsto  nella  Comunita',  per
          passeggeri imbarcati nella Comunita',  eventualmente  prima
          di uno scalo fuori della Comunita'; per il trasporto andata
          e ritorno, il percorso di ritorno e'  considerato  come  un
          trasporto distinto; 
              f) per "trasporto intracomunitario di beni" si  intende
          il trasporto di beni il cui luogo  di  partenza  e  il  cui
          luogo di arrivo sono situati nel territorio  di  due  Stati
          membri diversi. "Luogo di partenza"  e'  il  luogo  in  cui
          inizia effettivamente il trasporto dei  beni,  senza  tener
          conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si
          trovano i beni; "luogo di arrivo" e' il  luogo  in  cui  il
          trasporto dei beni si conclude effettivamente; 
              g)  per  "locazione,  anche  finanziaria,  noleggio   e
          simili, a breve termine di mezzi di trasporto"  si  intende
          il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per
          un periodo non superiore a trenta giorni ovvero  a  novanta
          giorni per i natanti.". 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato  dalla
          presente legge cosi' recita: 
              "Art. 1. Ambito applicativo e definizioni 
              1. Il presente  testo  unico  disciplina  l'imposizione
          indiretta sulla produzione e sui consumi. 
              2. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
              a) accisa: l'imposizione indiretta sulla  produzione  o
          sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico  e
          delle  bevande  alcoliche,  dell'energia  elettrica  e  dei
          tabacchi  lavorati,   diversa   dalle   altre   imposizioni
          indirette previste dal Titolo III del presente testo unico; 
              b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali  o
          periferici,  dell'Agenzia  delle   dogane   preposti   alla
          gestione dell'accisa sui prodotti energetici,  sull'energia
          elettrica, sugli alcoli e sulle bevande  alcoliche  e  alla
          gestione delle altre imposte indirette  di  cui  al  Titolo
          III, esclusa quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o
          gli organi,  centrali  o  periferici,  dell'Amministrazione
          autonoma dei  monopoli  di  Stato  preposti  alla  gestione
          dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati  e   dell'imposta   di
          fabbricazione sui fiammiferi; 
              c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al  quale
          si applica il regime fiscale delle accise; 
              d) prodotto soggetto  od  assoggettato  ad  accisa:  il
          prodotto per il quale il  debito  d'imposta  non  e'  stato
          ovvero e' stato assolto; 
              e)  deposito  fiscale:  l'impianto   in   cui   vengono
          fabbricati,  trasformati,  detenuti,  ricevuti  o   spediti
          prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei
          diritti    di    accisa,    alle    condizioni    stabilite
          dall'Amministrazione finanziaria; 
              f) depositario  autorizzato:  il  soggetto  titolare  e
          responsabile della gestione del deposito fiscale; 
              g) regime sospensivo:  il  regime  fiscale  applicabile
          alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed
          alla circolazione dei  prodotti  soggetti  ad  accisa,  non
          vincolati ad una procedura  doganale  sospensiva  o  ad  un
          regime    doganale    sospensivo,    fino    al     momento
          dell'esigibilita' dell'accisa  o  del  verificarsi  di  una
          causa estintiva del debito d'imposta; 
              h) procedura  doganale  sospensiva  o  regime  doganale
          sospensivo:  una  delle  procedure  speciali  previste  dal
          regolamento  (CEE)  n.  2913/92  relative  alla   vigilanza
          doganale di cui sono oggetto le merci  non  comunitarie  al
          momento  dell'entrata   nel   territorio   doganale   della
          Comunita', la custodia temporanea,  le  zone  franche  o  i
          depositi  franchi,  nonche'   uno   dei   regimi   di   cui
          all'articolo  84,  paragrafo  1),  lettera  a),  di   detto
          regolamento; 
              i)  importazione  di  prodotti  sottoposti  ad  accisa:
          l'entrata  nel  territorio  della  Comunita'  di   prodotti
          sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati  ad
          una procedura doganale sospensiva o ad un  regime  doganale
          sospensivo, nonche' lo svincolo di  tali  prodotti  da  una
          procedura  doganale  sospensiva  o   un   regime   doganale
          sospensivo; 
              l)  destinatario  registrato:  la  persona   fisica   o
          giuridica,  diversa  dal  titolare  di  deposito   fiscale,
          autorizzata dall'Amministrazione  finanziaria  a  ricevere,
          nell'esercizio  della  sua  attivita'  economica,  prodotti
          sottoposti ad accisa in regime sospensivo,  provenienti  da
          un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; 
              m) speditore registrato: la persona fisica o  giuridica
          autorizzata dall'Amministrazione finanziaria  unicamente  a
          spedire,  nell'esercizio  della  sua  attivita'  economica,
          prodotti  sottoposti  ad  accisa  in  regime  sospensivo  a
          seguito dell'immissione in libera  pratica  in  conformita'
          dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92; 
              n)    sistema    informatizzato:    il    sistema    di
          informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003,  n.
          1152/2003/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          relativa  all'informatizzazione   dei   movimenti   e   dei
          controlli dei prodotti soggetti ad accisa. 
              3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: 
              a) si intende per "Stato" o "territorio  dello  Stato":
          il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
          comuni di Livigno e di  Campione  d'Italia  e  delle  acque
          italiane del lago di Lugano; 
              b)  si  intende  per  Comunita'  o   territorio   della
          Comunita':  il  territorio  corrispondente  al   campo   di
          applicazione  del  Trattato  istitutivo   della   Comunita'
          europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate
          nella lettera a): 
              1) per la Repubblica francese: i territori francesi  di
          cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo  1,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
              2) per la Repubblica federale di Germania:  l'isola  di
          Helgoland ed il territorio di Busingen; 
              3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla  e  le  isole
          Canarie; 
              4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 
              5) le isole Anglo-normanne; 
              c)  le  operazioni  effettuate  in  provenienza   o   a
          destinazione: 
              1) del  Principato  di  Monaco  sono  considerate  come
          provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 
              2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines  Walsertal),  sono
          considerate  come  provenienti  dalla,  o  destinate  alla,
          Repubblica federale di Germania; 
              3) dell'isola di Man sono considerate come  provenienti
          dal, o  destinate  al,  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e
          dell'Irlanda del Nord; 
              4) della Repubblica di  San  Marino,  sono  considerate
          come  provenienti  dalla,  o  destinate  alla,   Repubblica
          italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate
          presso i competenti uffici italiani con l'osservanza  delle
          disposizioni  finanziarie  previste  dalla  Convenzione  di
          amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa  esecutiva
          con  la  legge  6  giugno  1939,  n.  1320,  e   successive
          modificazioni; 
              5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri
          e Dhekelia  sono  considerate  come  provenienti  dalla,  o
          destinate alla, Repubblica di Cipro.".