Art. 7 
 
Modifiche al regime fiscale  applicabile  ai  contribuenti  che,  pur
  essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro  dell'Unione
  europea o dello Spazio economico europeo, producono o  ricavano  la
  maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti
  Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027. 
  1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni, dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel  comma  1,  nei
confronti  dei  soggetti  residenti  in  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo  Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio  di  informazioni,
l'imposta  dovuta  e'  determinata  sulla  base  delle   disposizioni
contenute negli articoli da 1 a  23,  a  condizione  che  il  reddito
prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato  italiano  sia  pari
almeno al 75 per cento  del  reddito  dallo  stesso  complessivamente
prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali  analoghe
nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le  disposizioni
di attuazione del presente comma». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 
  3. La lettera b) del  comma  99  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituita dalla seguente: 
    «b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti
in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri  un  adeguato
scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel  territorio
dello Stato italiano in misura  pari  almeno  al  75  per  cento  del
reddito complessivamente prodotto». 
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo dell'articolo 24 del testo unico  dell'imposte
          sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi - Testo post riforma 2004),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1986,  n.
          302, S.O.,  come  modificato  dalla  presente  legge  cosi'
          recita: 
              "Art. 24. Determinazione dell'imposta  dovuta  dai  non
          residenti 
              1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica
          sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente
          a norma dei precedenti  articoli,  salvo  il  disposto  dei
          commi 2 e 3. 
              2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli
          oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma  1
          dell'art. 10. 
              3. Dall'imposta lorda si scomputano  le  detrazioni  di
          cui all' articolo 13 nonche' quelle di  cui  all'  articolo
          15, comma 1, lettere  a),  b),  g),  h),  h-bis)  e  i),  e
          dell'articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia
          non competono. 
              3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel  comma
          1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli  Stati
          membri dell'Unione europea o  in  uno  Stato  aderente  al-
          l'Accordo sullo Spazio economico europeo  che  assicuri  un
          adeguato  scambio  di  informazioni,  l'imposta  dovuta  e'
          determinata sulla base delle disposizioni  contenute  negli
          articoli da 1 a 23, a condizione che  il  reddito  prodotto
          dal soggetto nel territorio dello Stato italiano  sia  pari
          almeno  al  75  per  cento   del   reddito   dallo   stesso
          complessiva- mente prodotto e che il soggetto non  goda  di
          agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
          di attuazione del presente comma.". 
              Il testo del comma 99 dell'articolo 1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dalla presente
          legge cosi' recita: 
              "99. Non sono considerati contribuenti minimi: 
              a) le  persone  fisiche  che  si  avvalgono  di  regimi
          speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 
              b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei  soggetti
          residenti in uno degli Stati membri dell'Unione  europea  o
          in uno Stato aderente all'Accordo  sullo  Spazio  economico
          europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i
          cui redditi  siano  prodotti  nel  territorio  dello  Stato
          italiano in misura pari almeno al 75 per cento del  reddito
          complessivamente prodotto; 
              c)  i  soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente
          effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
          di terreni edificabili di cui all'articolo 10,  numero  8),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n.  633,  e  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427; 
              d)  gli  esercenti  attivita'  d'impresa   o   arti   e
          professioni  in  forma  individuale   che   contestualmente
          partecipano a societa' di persone  o  associazioni  di  cui
          all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero  a  societa'  a  responsabilita'  limitata  di   cui
          all'articolo 116 del medesimo testo unico.".