Art. 8 
 
Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.  Esenzione  in
  favore degli enti senza scopo di lucro, delle  fondazioni  e  delle
  associazioni costituite all'estero, nonche' in  materia  di  titoli
  del debito pubblico. Procedure di  infrazione  n.  2012/2156  e  n.
  2012/2157). 
  1. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni, di cui al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  per  gli
enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli  Stati
appartenenti all'Unione europea e negli  Stati  aderenti  all'Accordo
sullo Spazio economico europeo nonche', a condizione di reciprocita',
per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni  istituiti  in
tutti gli altri Stati»; 
  b)  all'articolo  12,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli
Stati  appartenenti  all'Unione  europea  e  dagli   Stati   aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo»; 
    2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono inserite le
seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e  gli  altri  titoli  ad
essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea  e
dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo». 
 
          Note all'art. 8: 
              Il testo degli articoli 3 e 12 del decreto  legislativo
          31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e
          donazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre
          1990, n. 277, S.O., come modificato  dalla  presente  legge
          cosi' recita: 
              "Art. 3. Trasferimenti non soggetti all'imposta (Art. 3
          D.P.R. n. 637/1972) 
              1. Non sono  soggetti  all'imposta  i  trasferimenti  a
          favore dello Stato, delle regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  ne'  quelli  a  favore  di  enti  pubblici  e   di
          fondazioni  o  associazioni  legalmente  riconosciute,  che
          hanno come scopo  esclusivo  l'assistenza,  lo  studio,  la
          ricerca scientifica,  l'educazione,  l'istruzione  o  altre
          finalita' di pubblica utilita',  nonche'  quelli  a  favore
          delle organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
          (ONLUS) e a fondazioni  previste  dal  decreto  legislativo
          emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. 
              2. I trasferimenti a  favore  di  enti  pubblici  e  di
          fondazioni o associazioni legalmente riconosciute,  diversi
          da  quelli  indicati  nel  comma  1,  non   sono   soggetti
          all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di  cui
          allo stesso comma. 
              3. Nei casi di cui al  comma  2  il  beneficiario  deve
          dimostrare,    entro    cinque    anni    dall'accettazione
          dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato,
          di avere impiegato i beni o diritti  ricevuti  o  la  somma
          ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento  delle
          finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza
          di  tale  dimostrazione  esso  e'   tenuto   al   pagamento
          dell'imposta con gli interessi legali  dalla  data  in  cui
          avrebbe dovuto essere pagata. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          per gli enti pubblici, le fonda- zioni  e  le  associazioni
          istituiti negli Stati  appartenenti  all'Unione  europea  e
          negli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
          europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti
          pubblici, le fondazioni  e  le  associazioni  istituiti  in
          tutti gli altri Stati. 
              4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti  a
          favore di movimenti e partiti politici. 
              4-ter. I  trasferimenti,  effettuati  anche  tramite  i
          patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis  e  seguenti
          del codice civile a favore dei discendenti e  del  coniuge,
          di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non
          sono soggetti all'imposta.  In  caso  di  quote  sociali  e
          azioni di soggetti  di  cui  all'  articolo  73,  comma  1,
          lettera a), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  il  beneficio  spetta  limitatamente  alle
          partecipazioni mediante le quali e' acquisito  o  integrato
          il controllo ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo  comma,
          numero 1), del codice civile. Il  beneficio  si  applica  a
          condizione che  gli  aventi  causa  proseguano  l'esercizio
          dell'attivita' d'impresa o detengano il  controllo  per  un
          periodo  non  inferiore  a  cinque  anni  dalla  data   del
          trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione
          della dichiarazione di successione o all'atto di donazione,
          apposita dichiarazione in tal senso.  Il  mancato  rispetto
          della condizione di cui al periodo precedente  comporta  la
          decadenza  dal  beneficio,  il  pagamento  dell'imposta  in
          misura ordinaria, della  sanzione  amministrativa  prevista
          dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data  in
          cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata." 
              "Art. 12.  Beni  non  compresi  nell'attivo  ereditario
          (Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - (Art. 1 D.P.R. n. 952/1977  -
          Art. 4 legge n. 512/1982) 
              1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario: 
              a) i beni e i diritti iscritti a nome del  defunto  nei
          pubblici   registri,   quando    e'    provato,    mediante
          provvedimento  giurisdizionale,  atto  pubblico,  scrittura
          privata autenticata o altra scrittura  avente  data  certa,
          che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto
          dell'art. 10; 
              b)  le  azioni  e  i  titoli  nominativi  intestati  al
          defunto,   alienati   anteriormente   all'apertura    della
          successione con atto autentico o girata autenticata,  salvo
          il disposto dell'art. 10; 
              c) le indennita' di  cui  agli  articoli  1751,  ultimo
          comma, e 2122 del codice civile e le  indennita'  spettanti
          per diritto proprio agli eredi in  forza  di  assicurazioni
          previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; 
              d) i crediti contestati  giudizialmente  alla  data  di
          apertura  della  successione,  fino  a   quando   la   loro
          sussistenza  non   sia   riconosciuta   con   provvedimento
          giurisdizionale o con transazione; 
              e)  i  crediti  verso  lo  Stato,  gli  enti   pubblici
          territoriali e  gli  enti  pubblici  che  gestiscono  forme
          obbligatorie  di  previdenza  e  di   assistenza   sociale,
          compresi quelli per rimborso di imposte  o  di  contributi,
          fino a quando  non  siano  riconosciuti  con  provvedimento
          dell'amministrazione debitrice; 
              f) i  crediti  ceduti  allo  Stato  entro  la  data  di
          presentazione della dichiarazione della successione; 
              g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni
          ivi stabilite; 
              h) i  titoli  del  debito  pubblico,  fra  i  quali  si
          intendono  compresi  i  buoni  ordinari  del  tesoro  e   i
          certificati  di  credito  del  tesoro,   ivi   compresi   i
          corrispondenti titoli  del  debito  pubblico  emessi  dagli
          stati  appartenenti  all'Unione  europea  e   dagli   Stati
          aderenti all'Accordo sullo spazio Economico europeo; 
              i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo  Stato  o
          equiparati, ivi compresi i titoli  di  Stato  e  gli  altri
          titoli ad essi equiparati emessi dagli  Stati  appartenenti
          all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo
          Spazio  economico  europeo,  nonche'  ogni  altro  bene   o
          diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge; 
              l)   i   veicoli   iscritti   nel   pubblico   registro
          automobilistico. 
              1-bis. Non concorrono a formare l'attivo  ereditario  i
          beni  e  i  diritti  per  i  quali  l'imposta   sia   stata
          corrisposta volontariamente dallo stesso  titolare  durante
          la vita. In tale ipotesi si applica  un'aliquota  inferiore
          di  un  punto  percentuale  rispetto  a   quelle   previste
          dall'articolo 7. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono  disciplinate  le  modalita'  per
          garantire  la   pubblicita'   del   versamento   volontario
          dell'imposta di successione. 
              1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui
          al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione,
          concorrono a formare il valore globale della donazione,  ma
          dalla   imposta   dovuta   si   detrae   l'importo   pagato
          volontariamente dal donante.".