Art. 9 
 
Modifiche alla disciplina dell'imposta  sul  valore  delle  attivita'
  finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel
  territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAX U. 
  1. All'articolo 19 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 18, le parole: «delle attivita' finanziarie detenute»
sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari,  dei  conti
correnti e dei libretti di risparmio detenuti»; 
    b) al comma 20, le parole:  «delle  attivita'  finanziarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei prodotti  finanziari»  e  le  parole:
«detenute le attivita' finanziarie» sono sostituite  dalle  seguenti:
«detenuti i prodotti finanziari»; 
    c) al comma 21, le parole: «detenute  le  attivita'  finanziarie»
sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i  prodotti  finanziari,  i
conti correnti e i libretti di risparmio». 
  2. Le disposizioni del  comma  1  hanno  effetto  a  decorrere  dal
periodo d'imposta relativo all'anno 2014. 
 
          Note all'art. 9: 
              L'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti  pubblici),   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  6  dicembre  2011,   n.   284,   S.O.,
          convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,
          n. 214, come modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 19. 
              (Omissis). 
              18. A decorrere dal 2012 e'  istituita  un'imposta  sul
          valore dei prodotti finanziari, dei conti  corrente  e  dei
          libretti di risparmio  detenuti  all'estero  dalle  persone
          fisiche residenti nel territorio dello Stato 
              19.  L'imposta  di  cui   al   comma   18   e'   dovuta
          proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. 
              20. L'imposta di cui al comma  18  e'  stabilita  nella
          misura dell'1 per mille annuo, per il  2012,  dell'1,5  per
          mille, per il 2013, e del 2  per  mille,  a  decorrere  dal
          2014, del valore  dei  prodotti  finanziari.  Per  i  conti
          correnti e i libretti di risparmio l'imposta  e'  stabilita
          in misura fissa pari a quella  prevista  dall'articolo  13,
          comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte  I,  allegata
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 642. Il valore e'  costituito  dal  valore  di  mercato,
          rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
          sono detenuti i prodotti finanziari, anche  utilizzando  la
          documentazione dell'intermediario estero di riferimento per
          le singole attivita' e,  in  mancanza,  secondo  il  valore
          nominale o di rimborso. 
              21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce,  fino  a
          concorrenza del suo ammontare, un  credito  d'imposta  pari
          all'ammontare dell'eventuale imposta  patrimoniale  versata
          nello Stato in cui sono detenuti i prodotti  finanziari,  i
          conti correnti e i libretti di risparmio. 
              (Omissis).".