Art. 9 Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAX U. 1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 18, le parole: «delle attivita' finanziarie detenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti»; b) al comma 20, le parole: «delle attivita' finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari» e le parole: «detenute le attivita' finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari»; c) al comma 21, le parole: «detenute le attivita' finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio». 2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.
Note all'art. 9: L'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge cosi' recita: "Art. 19. (Omissis). 18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti corrente e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato 19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. 20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio. (Omissis).".