Art. 5 
 
 
       Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie 
 
  1. Il  vettore  che  non  emette  al  passeggero  un  biglietto  in
violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 
  2. Il vettore che  offre  al  pubblico  condizioni  contrattuali  o
applica tariffe in  violazione  dell'articolo  4,  paragrafo  2,  del
regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 1.000 a euro 30.000.