Art. 5 Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie 1. Il vettore che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 2. Il vettore che offre al pubblico condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.