Art. 3 
 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Essi
sono costituiti nell'ambito del Gabinetto,  il  quale  e'  centro  di
responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione: 
    a) l'Ufficio di Gabinetto; 
    b) la Segreteria del Ministro; 
    c) l'Ufficio Legislativo; 
    d) l'Ufficio Stampa; 
    e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto  previsto  per
le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del
Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione  di  aspettativa,
fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 95  unita',  comprensivo
di estranei  alla  amministrazione  assunti  con  contratto  a  tempo
determinato, comunque di durata non superiore a quella di  permanenza
in carica del Ministro, in numero non superiore  a  20.  Il  Ministro
puo' nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo  7,  della
legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un consigliere diplomatico. 
  4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici  di
cui al comma 2, nei limiti degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio
destinati al Gabinetto, fino a 12 Consiglieri, scelti tra esperti  di
particolare professionalita'  e  specializzazione  nelle  materie  di
competenza del Ministero  e  in  quelle  giuridico-amministrative  ed
economiche,   con   incarichi   di   collaborazione   coordinata    e
continuativa,  di  durata  comunque  non  superiore   rispetto   alla
permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo  14,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro,  con  il  decreto   con   cui   dispone
l'incarico, da' atto dei requisiti  di  particolare  professionalita'
del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum. 
  5. Il trattamento economico onnicomprensivo del  personale  addetto
agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di  cui  al
comma 4 e' determinato  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nelle seguenti misure: 
    a) per il Capo di Gabinetto in una voce  retributiva  di  importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti a  uffici  di  livello  dirigenziale  generale
incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  e  in
un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore  alla
misura massima del trattamento  accessorio  spettante  al  Segretario
generale del Ministero; 
    b) per il Capo dell'Ufficio Legislativo in una  voce  retributiva
di importo non superiore a quello massimo del  trattamento  economico
fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello  dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  e  in
un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore  alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai  dirigenti  di
uffici di livello dirigenziale generale del Ministero; 
    c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per  il  Segretario
particolare del Ministro, per  il  consigliere  diplomatico,  per  il
portavoce del Ministro, nonche' per i Capi delle Segreterie o, in via
alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato,
in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti  preposti  a  uffici
dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in
un  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero; 
    d) al Capo dell'Ufficio  Stampa  e'  corrisposto  un  trattamento
economico non superiore a quello previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; 
    e)  ai  dirigenti  della   seconda   fascia   dei   ruoli   delle
amministrazioni  pubbliche   assegnati   agli   Uffici   di   diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della
stessa  fascia  del  Ministero  nonche',  in  attesa   di   specifica
disposizione   contrattuale,    un'indennita'    sostitutiva    della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del  Ministro,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  importo
non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di  posizione
massima,  a  fronte   delle   specifiche   responsabilita'   connesse
all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' a orari  disagevoli,  della  qualita'
della prestazione individuale; 
    f) il trattamento economico del personale con contratto  a  tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione  coordinata  e
continuativa e' determinato dal Ministro  all'atto  del  conferimento
dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere  superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge  funzioni  equivalenti.  Il   relativo   onere   grava   sugli
stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e Uffici  di
diretta  collaborazione  all'opera  del  Ministro"  dello  stato   di
previsione della spesa del Ministero; 
    g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'  delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste  dai  responsabili  degli
uffici, spetta un'indennita' accessoria  di  diretta  collaborazione,
sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione
della produttivita' e al  miglioramento  dei  servizi.  Il  personale
beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal  Capo  di
Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2,  i  responsabili
degli stessi. In attesa di specifica  disposizione  contrattuale,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, la  misura  dell'indennita'
e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il  relativo
personale il trattamento economico previsto dal comma  5  si  applica
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto,  altresi',  previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  convertito
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
ed organismi pubblici  e  istituzionali,  assegnato  agli  Uffici  di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando
o fuori ruolo. 
  8. I Capi degli uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro
per  la  durata  massima  del  relativo   mandato   governativo.   In
particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio  Legislativo
sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti  di
prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati,  nonche'
tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati  di
adeguata professionalita'. Il Capo della Segreteria e  il  Segretario
particolare possono essere  individuati  tra  dipendenti  pubblici  e
anche tra estranei alla pubblica amministrazione.  Le  posizioni  del
Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di
cui al comma  2  e  dei  componenti  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance si  intendono  aggiuntive  rispetto  al
contingente di cui al comma 3. 
  9. Presso il Gabinetto possono essere conferiti, nell'ambito  delle
prescritte  dotazioni   organiche,   complessivamente   un   incarico
dirigenziale di  livello  generale  e  un  incarico  dirigenziale  di
livello non generale. 
  10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice  Capo  degli
uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo n. 165  del  2001,  e  successive  modificazioni,
nell'ambito del contingente di cui al comma 9,  oppure  a  esperti  e
consulenti, nell'ambito del contingente  di  cui  al  comma  4.  Puo'
essere conferito un incarico di Vice  Capo  dell'Ufficio  Legislativo
nell'ambito del contingente di cui ai commi 4 e 9. 
  11. L'assegnazione del personale  e  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali agli Uffici di diretta  collaborazione  e'  disposta  con
atti del Capo di Gabinetto. 
  12. Ai servizi di  supporto  a  carattere  generale  necessari  per
l'attivita'  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  provvede  la
Direzione generale Organizzazione.  La  suddetta  Direzione  generale
fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al  funzionamento
degli Uffici di diretta collaborazione. 
  13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi,  al  di
fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri  a  carico  delle
amministrazioni di provenienza, sulla  base  di  convenzioni  con  le
Universita',  di  personale  delle  medesime   Istituzioni   per   lo
svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.