Art. 5
Beneficiari e finalita' dei finanziamenti
1. Rientra nell'attivita' disciplinata dal presente capo
l'attivita' di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di
inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si
trovino in una delle seguenti condizioni di particolare
vulnerabilita' economica o sociale:
a) stato di disoccupazione;
b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non
dipendenti dalla propria volonta';
c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o
di un componente il nucleo familiare;
d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese
non derogabili per il nucleo familiare.
2. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi
necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto
finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di
locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria
abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe
per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di
trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso
all'istruzione scolastica.
3. L'operatore verifica, anche richiedendo apposite prove
documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,
nonche' l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalita'
di cui al comma 2.
4. L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo
finanziatore non puo' in alcun momento eccedere il limite di 10.000
euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno
una durata massima di cinque anni.
5. I contratti di finanziamento specificano espressamente la
destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalita'
di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti
finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono
in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la
gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi
durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi
possono essere prestati direttamente dall'operatore di microcredito
ovvero dai soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2.
6. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi,
commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi
ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non puo' superare il
tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni
risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente
pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai
fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma
tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto
finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge
sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto
previsto dal presente comma sono nulle. La nullita' della clausola
non comporta la nullita' del contratto e si applica in tal caso il
tasso massimo individuato dal presente comma.
7. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal presente
articolo non puo' superare il 49% dell'ammontare di tutti i
finanziamenti concessi.
Note all'art. 5:
- La legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in
materia di usura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
marzo 1996, n. 58, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
2 della citata legge n. 108 del 1996:
«2. La classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e'
effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3 - 4 (Omissis).».