Art. 5 
 
 
              Beneficiari e finalita' dei finanziamenti 
 
  1.  Rientra   nell'attivita'   disciplinata   dal   presente   capo
l'attivita' di finanziamento finalizzata  a  promuovere  progetti  di
inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche  che  si
trovino   in   una   delle   seguenti   condizioni   di   particolare
vulnerabilita' economica o sociale: 
    a) stato di disoccupazione; 
    b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro  per  cause  non
dipendenti dalla propria volonta'; 
    c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria  o
di un componente il nucleo familiare; 
    d) significativa contrazione del reddito o  aumento  delle  spese
non derogabili per il nucleo familiare. 
  2. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di  beni  o  servizi
necessari  al  soddisfacimento  di  bisogni  primari   del   soggetto
finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare,  tra  cui,  a
titolo esemplificativo e non  esaustivo,  spese  mediche,  canoni  di
locazione, spese per la messa a norma degli  impianti  della  propria
abitazione principale e per la riqualificazione  energetica,  tariffe
per l'accesso a servizi  pubblici  essenziali,  quali  i  servizi  di
trasporto e i servizi  energetici,  spese  necessarie  per  l'accesso
all'istruzione scolastica. 
  3.  L'operatore  verifica,   anche   richiedendo   apposite   prove
documentali, la sussistenza delle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
nonche' l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalita'
di cui al comma 2. 
  4.  L'esposizione  di  ciascun  beneficiario  verso   il   medesimo
finanziatore non puo' in alcun momento eccedere il limite  di  10.000
euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie  reali  e  hanno
una durata massima di cinque anni. 
  5.  I  contratti  di  finanziamento  specificano  espressamente  la
destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalita'
di svolgimento dei  servizi  ausiliari  di  assistenza  dei  soggetti
finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono
in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la
gestione dei flussi  delle  entrate  e  delle  uscite  e  realizzarsi
durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi
possono essere prestati direttamente dall'operatore  di  microcredito
ovvero dai soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2. 
  6.  Il  tasso  effettivo   globale,   comprensivo   di   interessi,
commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi
ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non puo'  superare  il
tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni
risultante dall'ultima rilevazione trimestrale  effettuata  ai  sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato  per  un  coefficiente
pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni  rilevante  ai
fini di cui al  periodo  precedente  si  fa  riferimento  alla  forma
tecnica  del  finanziamento  e  alle  caratteristiche  del   soggetto
finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del  Ministero
dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per  la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  della  legge
sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non  conformi  a  quanto
previsto dal presente comma sono nulle. La  nullita'  della  clausola
non comporta la nullita' del contratto e si applica in  tal  caso  il
tasso massimo individuato dal presente comma. 
  7. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal  presente
articolo  non  puo'  superare  il  49%  dell'ammontare  di  tutti   i
finanziamenti concessi. 
 
          Note all'art. 5: 
              - La legge  7  marzo  1996,  n.  108  (Disposizioni  in
          materia di usura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  9
          marzo 1996, n. 58, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          2 della citata legge n. 108 del 1996: 
              «2. La classificazione delle operazioni  per  categorie
          omogenee,  tenuto   conto   della   natura,   dell'oggetto,
          dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie  e'
          effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
          sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi  e
          pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
              3 - 4 (Omissis).».