Art. 10 
 
                          Seggio elettorale 
 
  1. Le  operazioni  di  voto  si  svolgono  all'interno  del  seggio
elettorale nei locali del  tribunale  presso  cui  e'  costituito  il
consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio. 
  2.  Nel  seggio  elettorale  devono  essere  allestite  le   cabine
elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori  la
segretezza del voto. 
  3. All'interno  del  seggio  elettorale  devono  essere  esposti  e
depositati, in piu' copie conformi tra loro, a disposizione di  tutti
gli elettori: 
    a) l'elenco in  ordine  alfabetico  degli  avvocati  che  abbiano
presentato la propria candidatura; 
    b) l'elenco, in ordine  di  presentazione,  delle  liste  recanti
ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti. 
  4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o  scritti
di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale. 
  5. La permanenza  nel  seggio  elettorale  e'  consentita  ai  soli
componenti della commissione  elettorale  che  devono  sovraintendere
alle operazioni di voto mentre  l'accesso  al  seggio  elettorale  e'
consentito  agli  elettori  per  il  tempo  strettamente   necessario
all'espressione di voto.