Art. 10 Seggio elettorale 1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui e' costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio. 2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto. 3. All'interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in piu' copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori: a) l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura; b) l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti. 4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale. 5. La permanenza nel seggio elettorale e' consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale e' consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.