Art. 12 
 
                  Votazione con sistema elettronico 
 
  1. Con delibera del consiglio puo' essere disposto che le votazioni
avvengano attraverso espressione di un voto telematico. 
  2. Il sistema informatico per  la  registrazione  dei  voti  dovra'
avere almeno le seguenti caratteristiche: 
    a) prevedere un archivio digitale contenente la  lista  di  tutti
gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati; 
    b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno  tre
password  diverse  che  devono  essere   combinate   tra   loro   per
l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine  elettroniche
installate.  Due  password  sono  consegnate  al  presidente  ed   al
segretario  della  commissione  elettorale,  mentre   la   terza   e'
rilasciata  al  referente  informatico   designato,   contestualmente
all'inizio delle operazioni, dalla societa' informatica che  gestisce
il sistema di voto telematico; 
    c) prevedere che il sistema possa essere  attivato  solamente  in
presenza di tutte le persone in possesso della password; 
    d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore
al  voto  avvenga  tramite  apposite  funzioni  che   consentono   di
verificare: l'identita'  del  votante,  utilizzando  la  funzione  di
ricerca tramite lettore di  badge  o  con  l'inserimento  del  codice
fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante
non abbia gia' votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto; 
    e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma,
emetta una ''scheda di voto'' che dal  votante  e'  inserita,  previa
personale verifica sulla conformita' alla  scelta  effettuata,  nella
apposita urna; 
    f) prevedere il "blocco" al termine del  voto  di  ogni  iscritto
della   postazione,   in   attesa   dell'attivazione    dell'elettore
successivo; 
    g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di  voto  avvengano  in
momenti o giorni diversi, consenta  la  procedura  di  "sospensione",
disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al
sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure
di  voto  recuperando  le  informazioni  salvate  nel  momento  della
sospensione e riabilitando le funzioni della votazione.  Entrambe  le
procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate  utilizzando
le stesse password di cui alla lettera b); 
    h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere  risultati
parziali o accedere ai risultati fino al momento  in  cui  non  viene
effettuata la chiusura definitiva delle votazioni; 
    i) prevedere che al termine delle fasi di voto,  sempre  mediante
l'utilizzo delle tre password di cui alla lettera b), sia  consentito
di eseguire la chiusura definitiva del  sistema  impedendo  qualsiasi
ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del  sistema
siano forniti i risultati. 
  3. Le urne, nelle quali  sono  poste  le  ricevute  di  voto  dagli
elettori, sono sigillate dalla commissione  elettorale  e  conservate
per un anno presso il consiglio.  L'apertura  delle  urne  e  l'esame
delle relative ricevute avviene  solo  in  caso  di  contestazioni  o
necessita' di ulteriori controlli. 
  4.  L'accesso  alle  postazioni  elettorali,  che  garantiscono  la
riservatezza del voto, avviene previa identificazione del  votante  e
del suo diritto al  voto  da  personale  del  consiglio  e  sotto  il
controllo  della  commissione  elettorale.  La   stessa   commissione
controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del  suo
voto.