Art. 13 
 
                       Scrutinio delle schede 
 
  1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati  i
seguenti criteri: 
    a) quando un candidato sia indicato unicamente con il  cognome  e
negli elenchi compaiano piu' candidati con il  medesimo  cognome,  la
sola preferenza e' nulla e non conteggiata; 
    b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma  con
il nome errato, al candidato e' attribuito il voto  se  l'indicazione
formulata non corrisponde a quello di altro candidato; 
    c) quando un candidato con doppio cognome sia  indicato  con  uno
solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara' attribuito
come valido al candidato; ove manchi il nome si applica  il  criterio
di cui alla lettera a); 
  2. Sono nulle le schede che: 
    a) non hanno le caratteristiche  di  cui  all'articolo  9,  salvo
quanto previsto al comma 1; 
    b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia; 
    c) contengono segni diversi dall'espressione di voto; 
    d)  contengono  un  numero  di  preferenze  superiore  a   quello
consentito; 
    e) consentono comunque di riconoscere l'elettore.