Art. 13 Scrutinio delle schede 1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri: a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano piu' candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza e' nulla e non conteggiata; b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato e' attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato; c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara' attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a); 2. Sono nulle le schede che: a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1; b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia; c) contengono segni diversi dall'espressione di voto; d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito; e) consentono comunque di riconoscere l'elettore.