Art. 3 
 
           Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi 
 
  1. Il presidente, quando convoca  l'assemblea  per  l'elezione  del
consiglio: 
    a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai
sensi dell'articolo 28 della legge; 
    b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare  al  genere
meno rappresentato che deve corrispondere  almeno  ad  un  terzo  dei
consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unita'; 
    c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola  entro  il  10
dicembre dell'anno precedente le elezioni,  le  date  di  svolgimento
delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e  non  piu'  di
sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedi' ed il sabato, per non
meno di quattro ore consecutive nell'arco di  ciascuna  giornata.  Al
fine di garantire il corretto esercizio  dei  diritti  di  elettorato
attivo e passivo e consentire la compilazione  dell'albo  comprensivo
degli iscritti provenienti  dagli  ordini  forensi  soppressi  al  31
dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre  2012  n.
155 e a norma dell'articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del
Consiglio dell'ordine accorpante, per il rinnovo dell'anno 2015, sono
indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti  nell'albo
dell'ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a
decorrere dal 1°  gennaio  2015,  nell'albo  dell'ordine  accorpante,
salve le domande di iscrizione ad altri Ordini  presentate  prima  di
tale data. 
  2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne
cura la pubblicazione nel sito  internet  istituzionale  del  proprio
ordine e ne da' comunicazione  al  Consiglio  nazionale  forense.  La
pubblicazione  nel  sito  internet   istituzionale   ha   valore   di
pubblicita' notizia. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155  (Nuova
          organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del
          pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
          legge 14  settembre  2011,  n.  148)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12, n. 213, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 65,  comma  2,  della
          citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              "Art. 65. Disposizioni transitorie. 
              1. (Omissis). 
              2. Il CNF ed i consigli circondariali  in  carica  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
          prorogati fino al 31  dicembre  dell'anno  successivo  alla
          medesima data. 
              da 3.a 5. (Omissis).".