Art. 4 
 
                       Convocazione elettorale 
 
  1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data  per
l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta  giorni  prima  della
data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse. 
  2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene  l'invito  a
presentare, almeno dieci giorni  prima  della  data  fissata  per  le
elezioni, le candidature, anche in  forma  di  lista  secondo  quanto
previsto dal presente regolamento. 
  3. L'avviso di convocazione indica altresi' il luogo,  i  giorni  e
l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri
da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno
rappresentato. 
  4. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli  aventi  diritto
di  voto  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  fax,
messaggio di posta elettronica certificata, nonche'  qualsiasi  altro
mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. E' affisso in  modo
visibile dal giorno di  convocazione  sino  a  quello  precedente  le
votazioni sia negli uffici dell'ordine sia  in  luogo  del  tribunale
accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio. 
  5. Della convocazione delle elezioni e'  dato  avviso  mediante  il
sito internet istituzionale dell'ordine. 
  6. Quando il  numero  degli  iscritti  all'ordine  e'  superiore  a
cinquecento,  la  comunicazione  dell'avviso  di  convocazione  delle
elezioni di cui al comma 4 puo' essere sostituita dalla pubblicazione
di estratto dell'avviso  stesso  in  almeno  un  giornale  quotidiano
locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi  di  settimane
diverse,  ferma  restando  l'affissione  in   luogo   del   tribunale
accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonche' la
pubblicazione mediante il sito internet dell'ordine.