Art. 4 Convocazione elettorale 1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse. 2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento. 3. L'avviso di convocazione indica altresi' il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato. 4. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonche' qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. E' affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio. 5. Della convocazione delle elezioni e' dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine. 6. Quando il numero degli iscritti all'ordine e' superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 puo' essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonche' la pubblicazione mediante il sito internet dell'ordine.