Art. 5 
 
                        Propaganda elettorale 
 
  1. La propaganda elettorale e'  svolta  nel  rispetto  delle  norme
deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel  luogo  e
nel tempo in cui si svolgono  le  operazioni  di  voto  e  nelle  sue
immediate vicinanze. 
  2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di
programmi e di intendimenti e non e' svolta  in  modo  da  ledere  il
prestigio  della  categoria,  di  altri  candidati  e   delle   liste
concorrenti.