Art. 7 
 
                       Formazione delle liste 
 
  1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad  un
numero pari a quello complessivo dei consiglieri  da  eleggere  nella
sola ipotesi in cui i candidati  appartengano  ai  due  generi  ed  a
quello  meno  rappresentato  sia  riservato  almeno  un   terzo   dei
componenti della lista, arrotondato per difetto all'unita' inferiore. 
  2. Quando nella lista non vi e' la  rappresentanza  di  entrambi  i
generi, l'indicazione dei nominativi della lista non puo' superare  i
due terzi dei componenti complessivamente  eleggibili.  Quando  nella
lista vi e' la rappresentanza di entrambi i generi e  il  numero  dei
componenti della lista  e'  inferiore  a  quello  dei  componenti  da
eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell'ambito del medesimo genere,
il limite massimo dei due terzi. 
  3. Ad ogni lista e' attribuito, per la sua identificazione, il nome
di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia. 
  4. L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile
o non candidabile, non comporta  l'inammissibilita'  della  lista  ma
esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per  il
presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione. 
  5. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da
ogni candidatura del candidato presente in piu' liste. 
  6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4,  la  candidatura
all'interno  di  una  lista  comporta  candidatura  anche  a   titolo
individuale. Il nominativo di chi  si  sia  candidato  con  lista  e'
inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un  richiamo
alla lista.