Art. 9 
 
              Schede elettorali ed espressione del voto 
 
  1. Le schede elettorali sono predisposte a cura  del  consiglio  in
modo tale da garantire la segretezza del voto. 
  2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe  pari  a
quello  dei  componenti  complessivi  del  consiglio  da  eleggere  e
l'eventuale raggruppamento in liste, e'  preventivamente  firmata  in
originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in
calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei  principi
previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto. 
  3.  Le  schede  elettorali  sono  custodite  dal  presidente  della
commissione elettorale e dal segretario o da altri  componenti  della
commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono
personalmente a consegnare agli  aventi  diritto  le  schede  per  la
compilazione. 
  4. Il voto e' espresso attraverso l'indicazione del nome e  cognome
degli  avvocati  candidati,  ovvero  attraverso  l'indicazione  della
lista; in tale ultima ipotesi,  il  voto  attribuito  alla  lista  e'
computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di
ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le  schede  che  recano
espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista  ed  in
parte con attribuzione  di  preferenza  individuale,  nonche'  quelle
recanti l'indicazione di piu' liste. 
  5.  Nella  sola  ipotesi  di  voto  destinato  ai  due  generi,  le
preferenze  possono  essere  espresse  in  misura  pari   al   numero
complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite
massimo dei due terzi per ciascun genere. 
  6. Nei casi diversi dal  comma  5,  l'elettore  puo'  esprimere  un
numero di preferenze non superiore ai due terzi  dei  componenti  del
consiglio da eleggere, pena la nullita' della scheda.