Art. 14 
 
 
                   Rimborso dei crediti d'imposta 
                 e degli interessi in conto fiscale 
 
  1. All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
concernente l'esecuzione dei rimborsi da  parte  degli  agenti  della
riscossione, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) l'erogazione del rimborso e' effettuata entro sessanta giorni
sulla base di apposita richiesta, sottoscritta  dal  contribuente  ed
attestante il diritto al  rimborso,  ovvero  entro  20  giorni  dalla
ricezione  di  apposita  comunicazione  dell'ufficio   competente   e
contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati
gli interessi nella misura  determinata  dalle  specifiche  leggi  in
materia;». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati
a partire dal 1° gennaio 2015. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'art. 78, della legge 30 dicembre  1991,
          n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi  imponibili,  per
          razionalizzare,  facilitare  e  potenziare  l'attivita'  di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria dei beni immobili delle imprese,  nonche'  per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti tributari pendenti;  delega  al  Presidente  della
          Repubblica  per  la  concessione  di  amnistia  per   reati
          tributari; istituzioni dei centri di assistenza  fiscale  e
          del conto fiscale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          305 del 31 dicembre 1991, supplemento ordinario n. 91, come
          modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: 
              «Art. 78. - 1-7. 
              8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente art.
          hanno effetto dal 1°  gennaio  1992.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 1994, le prestazioni corrispondenti  a  quelle  dei
          Centri si considerano rilevanti ai fini delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto  ancorche'  rese
          da associazioni sindacali e di categoria e  rientranti  tra
          le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste
          dall'associato  per  ottemperare  ad  obblighi   di   legge
          derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i
          comportamenti adottati in precedenza e non si  fa  luogo  a
          rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione  di  cui
          all'art. 26, decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972,  n.  633.  Le  associazioni  sindacali  e  di
          categoria operanti nel settore agricolo per l'attivita'  di
          assistenza  fiscale  resa  agli  associati  determinano  il
          reddito imponibile applicando all'ammontare dei  ricavi  il
          coefficiente di redditivita' del 9 per cento e  determinano
          l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta  relativa
          alle operazioni imponibili in misura pari a  un  terzo  del
          suo  ammontare,  a   titolo   di   detrazione   forfettaria
          dell'imposta afferente agli acquisti ed alle  importazioni.
          Per tale attivita' gli obblighi di tenuta  delle  scritture
          contabili sono limitati alla registrazione  delle  ricevute
          fiscali su apposito registro preventivamente  vidimato.  Le
          suddette associazioni possono optare per la  determinazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e  per  la  determinazione
          del  reddito  nei  modi  ordinari;  l'opzione  deve  essere
          esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta
          sul valore aggiunto per l'anno  precedente  e  deve  essere
          comunicata all'ufficio delle  entrate  nella  dichiarazione
          annuale  relativa  alle  imposte  sul  reddito  per  l'anno
          precedente; le opzioni hanno  effetto  fino  a  quando  non
          siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio. 
              8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti
          nelle  dichiarazioni  da  presentare  nell'anno  1993  puo'
          essere  apposto  a   condizione   che   la   richiesta   di
          autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  da  parte  dei
          Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta  giorni
          prima della scadenza del  termine  di  presentazione  delle
          dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei
          casi,  di  cui  al  comma  2,  in  cui  la   richiesta   di
          autorizzazione alla costituzione dei Centri sia  presentata
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza  di   tale
          termine. Per le dichiarazioni da presentare negli anni 1993
          e 1994 predisposte  dai  professionisti  o  dai  Centri  di
          assistenza, le scritture contabili  si  considerano  tenute
          dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono
          state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle
          associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e  2,
          o da impresa avente  per  oggetto  l'elaborazione  di  dati
          contabili   prescelta   dalle   medesime   associazioni   o
          organizzazioni  che   hanno   costituito   il   Centro   di
          assistenza,  a   condizione   che   risulti   da   apposita
          attestazione che il controllo delle  scritture  stesse  sia
          stato eseguito entro il termine per la presentazione  delle
          dichiarazioni. 
              9-24. 
              25.  Ai  fini  dei  controlli  sugli  oneri  deducibili
          previsti dall'art. 10 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  i  soggetti  che  erogano  mutui  agrari  e
          fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali
          debbono comunicare all'anagrafe tributaria  rispettivamente
          gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: 
              a)  quote  di  interessi  passivi  e   relativi   oneri
          accessori per mutui in corso; 
              b) premi di  assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli
          infortuni; 
              c) contributi previdenziali ed assistenziali. 
              25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di
          cui alla lettera c) del comma  1  dell'art.  15  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  gli  enti  e  le  casse  aventi
          esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del
          Servizio  sanitario  nazionale  devono  comunicare  in  via
          telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti
          ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per  effetto
          dei contributi versati di cui alla lettera a) del  comma  2
          dell'art. 51 e di quelli di cui  alla  lettera  e-ter)  del
          comma 1 dell'art. 10 del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni. 
              25-ter. Il contenuto, i termini e  le  modalita'  delle
          trasmissioni sono definiti con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
              26. Gli elenchi debbono essere predisposti su  supporti
          magnetici con le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
          degli obblighi relativi a  tali  elenchi  si  applicano  le
          sanzioni previste dall'art. 13 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive
          modificazioni. 
              27. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio  1994,  il
          conto  fiscale,  la   cui   utilizzazione   dovra'   essere
          obbligatoria per tutti i contribuenti titolari  di  partita
          IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera
          nei   riguardi   dei   contribuenti   che   presentano   la
          dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge  ai
          sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 
              28. A  decorrere  dalla  data  indicata  al  comma  27,
          ciascun contribuente dovra' risultare  intestatario  di  un
          unico  conto  sul  quale  dovranno  essere   registrati   i
          versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui  redditi
          e  all'imposta  sul  valore   aggiunto.   Per   ovviare   a
          particolari  esigenze  connesse   all'esistenza   di   piu'
          stabilimenti,  industriali  o  commerciali,  dislocati  sul
          territorio    nazionale,    potra'    essere     consentita
          dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di  piu'  conti
          intestati allo stesso contribuente. 
              29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario
          del servizio della riscossione competente  per  territorio,
          che  provvede  alla  riscossione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e  delle  imposte  sui  redditi  dovute  anche  in
          qualita' di sostituto d'imposta, direttamente  versate  dai
          contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 
              30. Ferma restando la tenuta del conto  fiscale  presso
          il   competente   concessionario   del    servizio    della
          riscossione,  i  soggetti  di  cui  al  comma  27   possono
          effettuare, entro i termini di scadenza,  i  versamenti  di
          cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione  a
          ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di
          credito  di   cui   all'art.   54   del   regolamento   per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924,  n.  827,  e  successive  modificazioni.  Le  deleghe
          possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed
          artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto
          26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla  legge  4  agosto
          1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100
          milioni. La delega deve essere, in  ogni  caso,  rilasciata
          presso  una  dipendenza   della   azienda   delegata   sita
          nell'ambito  territoriale  del  concessionario   dipendente
          (242). 
              31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed
          il competente concessionario  saranno  regolati  secondo  i
          seguenti criteri: 
              a) accreditamento  delle  somme  incassate  e  consegna
          della relativa documentazione al competente  concessionario
          del servizio della riscossione non oltre  il  terzo  giorno
          lavorativo successivo al versamento; 
              b) pagamento in  favore  dell'azienda  od  istituto  di
          credito, per ogni operazione di incasso effettuata,  di  un
          compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
          spettante al competente concessionario ai  sensi  dell'art.
          61, comma 3, lettera a), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere
          aggiuntivo a carico del contribuente e del  bilancio  dello
          Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale  e'  a
          totale  carico  del   concessionario   competente   e   non
          costituisce elemento di  valutazione  per  la  revisione  e
          rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61  e
          117 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          43 del 1988 (248); 
              c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione  delle
          somme incassate da parte dell'erario  e  degli  altri  enti
          interessati, saranno  coordinati  gli  attuali  termini  di
          versamento delle imposte di cui al comma 28 per  consentire
          lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
          e contabilizzazione delle somme incassate,  fermo  restando
          che il riversamento nelle casse erariali deve  avvenire  da
          parte del concessionario entro il terzo  giorno  lavorativo
          successivo a quello di cui alla  lettera  a)  del  presente
          comma; 
              d) invio  periodico  al  competente  concessionario  da
          parte degli istituti ed aziende  di  credito,  su  supporti
          magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli  stessi
          istituti ed aziende; 
              e) nel caso  di  accreditamento  all'ente  beneficiario
          oltre il sesto giorno lavorativo successivo  al  versamento
          da parte del contribuente, si applicano nei  confronti  del
          concessionario le disposizioni  di  cui  all'art.  104  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto
          di credito  per  la  quota  parte  di  pene  pecuniarie  ed
          interessi di mora imputabili a tardivo versamento da  parte
          dell'istituto stesso. 
              32. I  concessionari  del  servizio  della  riscossione
          devono aggiornare i conti  di  cui  al  presente  articolo,
          entro  il  mese  successivo,  con  la  movimentazione   dei
          versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un
          estratto conto. Nei casi in  cui  il  contribuente  non  ha
          indicato  correttamente  il  codice   fiscale   ovvero   ha
          effettuato una erronea imputazione, il  conto  deve  essere
          aggiornato entro i tre mesi successivi. 
              33. I concessionari  del  servizio  della  riscossione,
          nella  qualita'  di  gestori  dei   conti   di   cui   alle
          disposizioni  dal  comma  27  al  comma  30  del   presente
          articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi  spettanti
          ai contribuenti a norma  delle  vigenti  disposizioni,  nei
          limiti ed alle condizioni seguenti: 
              a)  l'erogazione  del  rimborso  e'  effettuata   entro
          sessanta  giorni  sulla   base   di   apposita   richiesta,
          sottoscritta dal contribuente ed attestante il  diritto  al
          rimborso,  ovvero  entro  20  giorni  dalla  ricezione   di
          apposita   comunicazione    dell'ufficio    competente    e
          contestualmente all'erogazione del rimborso sono  liquidati
          ed erogati gli interessi  nella  misura  determinata  dalle
          specifiche leggi in materia; 
              b) il  rimborso  sara'  erogato  senza  prestazione  di
          specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore  al
          10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
          esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al  netto
          dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la  data
          della richiesta; 
              c) il rimborso di importo superiore al  limite  di  cui
          alla lettera b) del presente  comma  sara'  erogato  previa
          prestazione  delle  garanzie  indicate   all'art.   38-bis,
          secondo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  di
          durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui
          il rimborso venga disposto sulla base  della  comunicazione
          dell'ufficio competente; 
              d) le somme da  rimborsare  dovranno  essere  prelevate
          dagli  specifici  fondi  riscossi  e  non  ancora   versati
          all'erario. 
              34. La  misura  dei  compensi  per  la  erogazione  dei
          rimborsi sara'  determinata  in  base  ai  criteri  fissati
          dall'art. 1, comma 1, lettera f),  n.  7),  della  legge  4
          ottobre 1986, n. 657. 
              35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
          provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
          uffici dell'Amministrazione finanziaria  in  modo  che  gli
          uffici  competenti  possano  conoscere   lo   stato   della
          riscossione dei  tributi.  A  tal  fine  si  procedera'  al
          collegamento  diretto   con   l'anagrafe   tributaria   dei
          concessionari  della  riscossione,  per  il   tramite   del
          Consorzio nazionale dei concessionari. 
              36. Il comma 3-bis  dell'art.  4  del  decreto-legge  2
          marzo 1989, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. 
              37. A decorrere dal 1° gennaio  1993,  i  concessionari
          della riscossione, nella qualita' di gestori dei  conti  di
          cui al presente articolo, sono autorizzati  ad  erogare,  a
          carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi
          previsti dal comma 33 in sede di prima  applicazione  della
          presente  legge,   i   contribuenti   potranno   richiedere
          direttamente  l'erogazione  dei  rimborsi  il  cui  importo
          complessivo non superi i limiti  di  lire  20  milioni  nel
          1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60  milioni  nel
          1995 e di lire 80 milioni nel 1996. 
              38.  Entro  il  30  giugno  1992,  saranno  emanati   e
          pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, i  regolamenti  interministeriali  dei
          Ministri delle finanze e del  tesoro  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente  art.
          secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti
          potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto
          fiscale anche ad altri  tributi  diversi  dall'imposta  sui
          redditi e dall'imposta sul  valore  aggiunto,  nonche',  al
          fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme
          riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei
          versamenti diretti riscossi direttamente dai  concessionari
          con conseguente revisione della misura della commissione di
          cui all'art. 61, comma  3,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
              39.   All'onere   derivante   dall'applicazione   delle
          disposizioni previste dal presente  articolo,  valutato  in
          lire 1.781.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  1993,  si
          provvede: 
              a) quanto a lire  193.000  milioni,  mediante  utilizzo
          della  proiezione  per  l'anno   1993   dell'accantonamento
          «Istituzione  dei  Centri  di  assistenza  fiscale  per   i
          lavoratori dipendenti e pensionati» iscritto, ai  fini  del
          bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; 
              b) quanto a lire 1.578.000 milioni,  mediante  utilizzo
          della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai  fini  del
          bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991
          per gli importi in corrispondenza indicati: 
              1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni; 
              2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni; 
              3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni; 
              4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni; 
              5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni; 
                c) quanto a lire 10.000  milioni,  mediante  utilizzo
          delle  maggiori  entrate  differenziali  tra  versamenti  e
          rimborsi inferiori  a  lire  20.000,  recate  dal  presente
          articolo. 
              40.  Il  Ministero  del  tesoro   e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.».