Art. 6 
 
 
           Informazione e presentazione delle candidature 
 
  1. Il Ministero segnala  alla  Presidenza  e  alle  amministrazioni
interessate le posizioni  di  distacco  di  possibile  interesse  nel
contesto delle priorita' di politica estera. 
  2. Le amministrazioni ricevono le candidature  e,  verificatane  la
rispondenza al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione  e
le  possibilita'  di  valorizzazione  dell'esperienza   professionale
acquisita, le trasmettono alla Presidenza ed al Ministero, che  entro
30 giorni possono  comunicare  la  sussistenza  di  eventuali  motivi
ostativi. La Presidenza e il Ministero possono acquisire elementi  di
giudizio anche  mediante  uno  o  piu'  colloqui  con  il  dipendente
interessato, che possono essere svolti con modalita' a distanza. 
  3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento
le amministrazioni informano  la  Presidenza  e  il  Ministero  circa
l'esistenza di accordi di reciprocita' relativi  a  distacchi  presso
Stati esteri. 
  4. L'avvio di negoziati  con  amministrazioni  pubbliche  di  Stati
esteri o con organizzazioni ed enti internazionali  e  la  successiva
stipula  di  intese  tecniche  per  disciplinare  il  distacco   sono
subordinati al nulla osta della Presidenza e del Ministero. Rimangono
ferme le procedure vigenti per la concessione dei pieni  poteri  alla
firma degli accordi internazionali ai sensi della legge  12  febbraio
1974, n. 112, laddove necessari. 
  5. Le intese di cui al  comma  4  prevedono  l'acquisizione  presso
l'amministrazione,  l'organizzazione  o l'ente  di  destinazione   di
elementi  di  valutazione  sullo   svolgimento   del   distacco,   la
ripartizione degli oneri del distacco nel rispetto  dell'articolo  7,
comma 6, e, se stipulate con Stati esteri, lo scambio  di  dipendenti
su basi di reciprocita'. 
  6. Le amministrazioni di appartenenza comunicano alla Presidenza  e
al Ministero l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco. 
  7. Per ciascuna amministrazione  un  unico  ufficio  provvede  agli
adempimenti di cui al presente  articolo,  dandone  comunicazione  al
Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
          Note all'art. 6: 
              La  legge  12  febbraio  1974,  n.  112  (Ratifica   ed
          esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati,  con
          annesso, adottata a Vienna il  23  maggio  1969)  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'30 aprile 1974, n.
          111.