Art. 7 
 
 
       Svolgimento del periodo di distacco presso Stati esteri 
               o organizzazioni ed enti internazionali 
 
  1.  D'intesa  con  la  Presidenza  e  con   altre   amministrazioni
interessate, il Ministero, informa i dipendenti da  distaccare  sulle
eventuali priorita' del sistema Paese nel settore in cui essi saranno
chiamati ad operare. 
  2. I dipendenti distaccati mantengono un raccordo costante  con  la
rappresentanza diplomatica. 
  3.   I   dipendenti   distaccati   mantengono   i   contatti    con
l'amministrazione di  appartenenza,  secondo  modalita'  indicate  da
quest'ultima. Con periodicita' almeno annuale, i predetti trasmettono
all'amministrazione  di  appartenenza  una  relazione  sul   servizio
prestato, anche ai fini del successivo inoltro al  Ministero  e  alla
Presidenza.  Essi  partecipano  agli   incontri   organizzati   dalle
amministrazioni in ambiti attinenti al servizio prestato. 
  4. Le amministrazioni tengono conto delle relazioni annuali ai fini
della valutazione della  performance  individuale  e  di  ogni  altro
elemento di giudizio comunque disponibile, ivi incluse le valutazioni
fornite dalle organizzazioni e dagli enti di distacco. 
  5. La durata massima del distacco e' fissata in 5 anni  complessivi
nel corso dell'intero periodo di servizio  prestato  alle  dipendenze
della pubblica amministrazione. 
  6.  La  disciplina  del  trattamento  economico  del  personale  in
distacco e' stabilita dalle intese di cui all'articolo  6,  comma  4,
secondo i principi di cui  all'articolo  32,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  7. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114. 
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo dell'articolo 32, comma 3, del citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          all'articolo 4. 
              Per i riferimenti alla legge 27 luglio 1962,  n.  1114,
          si veda nelle note alle premesse.