Art. 7 Svolgimento del periodo di distacco presso Stati esteri o organizzazioni ed enti internazionali 1. D'intesa con la Presidenza e con altre amministrazioni interessate, il Ministero, informa i dipendenti da distaccare sulle eventuali priorita' del sistema Paese nel settore in cui essi saranno chiamati ad operare. 2. I dipendenti distaccati mantengono un raccordo costante con la rappresentanza diplomatica. 3. I dipendenti distaccati mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalita' indicate da quest'ultima. Con periodicita' almeno annuale, i predetti trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri organizzati dalle amministrazioni in ambiti attinenti al servizio prestato. 4. Le amministrazioni tengono conto delle relazioni annuali ai fini della valutazione della performance individuale e di ogni altro elemento di giudizio comunque disponibile, ivi incluse le valutazioni fornite dalle organizzazioni e dagli enti di distacco. 5. La durata massima del distacco e' fissata in 5 anni complessivi nel corso dell'intero periodo di servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione. 6. La disciplina del trattamento economico del personale in distacco e' stabilita dalle intese di cui all'articolo 6, comma 4, secondo i principi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114.
Note all'art. 7: Il testo dell'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note all'articolo 4. Per i riferimenti alla legge 27 luglio 1962, n. 1114, si veda nelle note alle premesse.