Art. 7 Trasferimento nel sistema di conservazione 1. Il trasferimento dei documenti informatici nel sistema di conservazione avviene generando un pacchetto di versamento nelle modalita' e con il formato previsti dal manuale di conservazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, in materia di conservazione dei documenti informatici. 2. I tempi entro cui i documenti informatici devono essere versati in conservazione sono stabiliti per le diverse tipologie di documento e in conformita' alle regole tecniche vigenti in materia. 3. Il buon esito dell'operazione di versamento e' verificato tramite il rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione.