Art. 14 
 
 
          Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo, fermo restando quanto
specificato agli articoli 15  e  16  per  quanto  concerne  le  spese
ammissibili,  le  specifiche  condizioni   di   ammissibilita'   alle
agevolazioni e le intensita' di  aiuto  concedibili,  possono  essere
concesse: 
    a) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla  Carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale, a  imprese  di  qualsiasi
dimensione per la realizzazione dei progetti di investimento  di  cui
al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e); 
    b) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla  Carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale, a  imprese  di  qualsiasi
dimensione per la realizzazione dei progetti di investimento  di  cui
al comma 2, lettere a), c) ed e) e, limitatamente alle PMI, anche per
la realizzazione dei progetti di investimento  di  cui  al  comma  2,
lettere b) e d); 
    c) nelle restanti aree del territorio nazionale,  alle  sole  PMI
per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma  2,
lettere a), b), c), d) ed e). 
  2. Con riferimento a quanto stabilito al comma 1, sono  ammissibili
i seguenti progetti di investimento: 
    a) creazione di una nuova unita' produttiva; 
    b) ampliamento della capacita' di un'unita' produttiva esistente; 
    c) riconversione di un'unita' produttiva esistente, intesa  quale
diversificazione della  produzione  per  ottenere  prodotti  che  non
rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della
classificazione delle attivita' economiche ATECO  2007  dei  prodotti
fabbricati in precedenza; 
    d) ristrutturazione di  un'unita'  produttiva  esistente,  intesa
quale cambiamento  fondamentale  del  processo  produttivo  esistente
attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo  produttivo  o
l'apporto  di  un  notevole  miglioramento  al  processo   produttivo
esistente, in grado di  aumentare  il  livello  di  efficienza  o  di
flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica oggetto  del
programma di investimento, valutabile in  termini  di  riduzione  dei
costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi,
riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di
sicurezza sul lavoro; 
    e) acquisizione di un'unita'  produttiva  esistente,  ubicata  in
un'area di crisi e di  proprieta'  di  un'impresa  non  sottoposta  a
procedure concorsuali, intesa  quale  acquisizione  degli  attivi  di
un'unita' produttiva chiusa o che sarebbe  stata  chiusa  in  assenza
dell'acquisizione,  al  fine  di  garantire  la  salvaguardia,  anche
parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non
puo' riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli  attivi
devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da  un  investitore
che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di  grandi
dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo
3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve
essere finalizzato a una  riconversione,  cosi'  come  definita  alla
lettera c) del presente comma. 
  3.  Ciascun  progetto  di  investimento  deve  essere  organico   e
funzionale  al  conseguimento  degli  obiettivi  del   programma   di
sviluppo. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui  al  presente
Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione. 
  4.  I  progetti  devono   essere   avviati   successivamente   alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9,  comma
1,  o,  nel  caso  di  cui  al  comma  8   del   presente   articolo,
successivamente alla decisione della Commissione  europea  sull'aiuto
ad hoc. A tal fine per avvio del  progetto  si  intende  la  data  di
inizio dei lavori di costruzione oppure la  data  del  primo  impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi  prima.  L'acquisto  del  terreno  e  i
lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la  realizzazione
di  studi  di  fattibilita'  non  sono  considerati  come  avvio  del
progetto. In caso di acquisizioni, per avvio del progetto si  intende
il  momento  di  acquisizione  degli  attivi  direttamente  collegati
all'unita' produttiva. 
  5. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita'  produttiva
oggetto del progetto di  investimento  agevolato  per  almeno  cinque
anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione  del
progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data  relativa
all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E', comunque,  consentita  la
sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro  tale
periodo. 
  6. Non sono ammissibili i progetti  d'investimento  riguardanti  le
seguenti attivita' economiche: 
    a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attivita'  di  cui
alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO
2007; 
    b) estrazione di minerali da cave e miniere:  limitatamente  alle
attivita' di cui alla divisione 05, «estrazione di  carbone  (esclusa
torba)»,  della  sezione  B  della  classificazione  delle  attivita'
economiche ATECO 2007; 
    c) fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di  gestione  dei
rifiuti e risanamento: tutte le attivita' di cui alla sezione E della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007,  ad  eccezione
di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto; 
    d) costruzioni: tutte le attivita' di cui alla  sezione  F  della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    e)  commercio  all'ingrosso  e  al  dettaglio,   riparazione   di
autoveicoli e motocicli:  limitatamente  alle  attivita'  di  cui  ai
gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9  «commercio  al
dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della  sezione  G
della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    f)  attivita'  dei  servizi  di  alloggio  e   di   ristorazione:
limitatamente  alle  attivita'  di   cui   alla   categoria   56.10.4
«ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    g) servizi di informazione e  comunicazione:  limitatamente  alle
attivita' di cui alla divisione 60  «attivita'  di  programmazione  e
trasmissione», della sezione J della classificazione delle  attivita'
economiche ATECO 2007; 
    h) attivita' finanziarie e assicurative: tutte  le  attivita'  di
cui alla sezione K della classificazione delle  attivita'  economiche
ATECO 2007; 
    i) attivita' immobiliari: tutte le attivita' di cui alla  sezione
L della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    l)  noleggio,  agenzie  di  viaggio,  servizi  di  supporto  alle
imprese:  tutte  le  attivita'  di   cui   alla   sezione   N   della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007,  ad  eccezione
di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto; 
    m) istruzione: tutte le attivita' di cui  alla  sezione  P  della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    n)  attivita'  artistiche,   sportive,   di   intrattenimento   e
divertimento: limitatamente alle attivita' di cui alla  divisione  92
«attivita' riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da  gioco»,
della sezione R  della  classificazione  delle  attivita'  economiche
ATECO 2007; 
    o) altre attivita' di servizi: tutte le  attivita'  di  cui  alla
sezione S della  classificazione  delle  attivita'  economiche  ATECO
2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al  presente
decreto. 
  7. Per le sole imprese di grandi dimensioni  non  sono  ammissibili
alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le  attivita'
economiche  relative  ai  settori  della  siderurgia  e  delle  fibre
sintetiche. 
  8. Per le imprese di grandi dimensioni, le  agevolazioni  a  favore
dei  progetti  di  investimento  riguardanti   attivita'   economiche
relative ai  settori  del  carbone,  della  costruzione  navale,  dei
trasporti e della produzione e della distribuzione di  energia,  come
individuate nell'allegato n. 1 al presente  decreto,  possono  essere
concesse solo previa notifica alla Commissione europea dell'aiuto  ad
hoc ai sensi della disciplina degli aiuti  di  Stato  applicabile  al
settore in esame, in corso di validita' al momento della notifica. 
  9.  Sono,  comunque,  esclusi  dalle  agevolazioni  i  progetti  di
investimento  diretti  alla  realizzazione  di   infrastrutture   dei
trasporti,  infrastrutture  energetiche  e  infrastrutture   per   le
telecomunicazioni, ivi incluse quelle a banda larga.