Art. 15 Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell'allegato n. 2: a) suolo aziendale e sue sistemazioni; b) opere murarie e assimilate; c) infrastrutture specifiche aziendali; d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unita' produttive di cui all'art. 14, comma 2, lettera e); e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile. 2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo. 3. Per i progetti d'investimento da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, i costi ammissibili devono: a) nel caso siano diretti alla diversificazione di un'unita' produttiva esistente, di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori; b) nel caso siano diretti al cambiamento fondamentale di un'unita' produttiva esistente, di cui all'art. 14, comma 2, lettera d), superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. 4. Per i progetti d'investimento diretti all'acquisizione di un'unita' produttiva di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), i costi ammissibili devono essere relativi all'acquisto degli attivi tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 9, comma 1 non si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o non siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti o non siano state entrambe partecipate, per almeno il 25 per cento, da persone fisiche tra loro legate da un rapporto coniugale, di affinita' o di parentela fino al terzo grado. La transazione deve, inoltre, avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto, indicato dal Presidente del tribunale, iscritto negli appositi albi (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, agrotecnici, periti industriali edili), che attesti il valore di mercato degli attivi acquisiti. Nel caso in cui sia stato gia' concesso un aiuto per l'acquisizione degli attivi oggetto del programma di investimento proposto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili. 5. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili a condizione che: a) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato; b) siano ammortizzabili; c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non si trovino nelle condizioni specificate al comma 4; d) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI. 6. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER. 7. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unita' produttive di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. 8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.