Art. 15 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese  ammissibili  debbono  riferirsi  all'acquisto  e  alla
costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423  e
seguenti del codice civile, nella misura  necessaria  alle  finalita'
del progetto oggetto della richiesta  di  agevolazioni.  Dette  spese
riguardano,  secondo  le   indicazioni   e   nei   limiti   stabiliti
nell'allegato n. 2: 
    a) suolo aziendale e sue sistemazioni; 
    b) opere murarie e assimilate; 
    c) infrastrutture specifiche aziendali; 
    d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di  fabbrica,
ad eccezione  di  quanto  previsto  per  le  acquisizioni  di  unita'
produttive di cui all'art. 14, comma 2, lettera e); 
    e)  programmi  informatici,   brevetti,   licenze,   know-how   e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi; per le  grandi  imprese,  tali  spese
sono ammissibili fino al 50 per cento  dell'investimento  complessivo
ammissibile. 
  2. Per le sole PMI sono  ammissibili  anche  le  spese  relative  a
consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti
dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili  nella
misura massima del 4 per cento dell'importo  complessivo  ammissibile
per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che  la  relativa
intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in  equivalente
sovvenzione lordo. 
  3. Per i progetti  d'investimento  da  realizzare  nelle  aree  del
territorio  nazionale  ammesse  alla  deroga  di  cui  all'art.  107,
paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, previste  dalla  Carta  degli
aiuti di Stato a finalita' regionale, i costi ammissibili devono: 
    a) nel caso siano  diretti  alla  diversificazione  di  un'unita'
produttiva esistente, di  cui  all'art.  14,  comma  2,  lettera  c),
superare almeno del 200 per cento il valore  contabile  degli  attivi
che  vengono  riutilizzati,  registrato  nell'esercizio   finanziario
precedente l'avvio dei lavori; 
    b)  nel  caso  siano  diretti  al  cambiamento  fondamentale   di
un'unita' produttiva esistente, di cui all'art. 14, comma 2,  lettera
d), superare l'ammortamento degli attivi  relativi  all'attivita'  da
modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. 
  4.  Per  i  progetti  d'investimento  diretti  all'acquisizione  di
un'unita' produttiva di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), i costi
ammissibili devono essere relativi all'acquisto degli attivi tra  due
imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda  di
accesso di cui all'art.  9,  comma  1  non  si  siano  trovate  nelle
condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o non  siano  state
entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta,  per
almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti o non siano  state
entrambe partecipate, per almeno il 25 per cento, da persone  fisiche
tra loro legate da un rapporto coniugale, di affinita' o di parentela
fino al  terzo  grado.  La  transazione  deve,  inoltre,  avvenire  a
condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare
da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto,  indicato  dal
Presidente del tribunale, iscritto negli  appositi  albi  (ingegneri,
architetti, geometri, dottori agronomi, periti  agrari,  agrotecnici,
periti industriali edili), che attesti il  valore  di  mercato  degli
attivi acquisiti. Nel caso in cui sia stato gia'  concesso  un  aiuto
per l'acquisizione degli attivi oggetto del programma di investimento
proposto, i costi di detti attivi devono  essere  dedotti  dai  costi
ammissibili. 
  5. Le spese per immobilizzazioni immateriali di  cui  al  comma  1,
lettera e), sono ammissibili a condizione che: 
    a) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto
del progetto di investimento agevolato; 
    b) siano ammortizzabili; 
    c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che  non  si
trovino nelle condizioni specificate al comma 4; 
    d)  figurino  nell'attivo  dell'impresa  beneficiaria  e  restino
associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel
caso di PMI. 
  6. Le spese  relative  ai  beni  acquisiti  con  il  sistema  della
locazione  finanziaria  sono  ammesse   nei   limiti   previsti   dal
Regolamento GBER. 
  7. Non sono ammesse le spese  relative  a  macchinari,  impianti  e
attrezzature  usati,  ad  eccezione  di  quanto   previsto   per   le
acquisizioni di unita'  produttive  di  cui  all'art.  14,  comma  2,
lettera e), le spese di  funzionamento,  le  spese  notarili,  quelle
relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative  all'acquisto  di
immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci  anni  antecedenti  la
data di presentazione della domanda di agevolazioni di  cui  all'art.
9, comma 1, di altri aiuti, fatta  eccezione  per  quelli  di  natura
fiscale, salvo i  casi  di  revoca  e  recupero  totale  degli  aiuti
medesimi da parte  delle  autorita'  competenti.  Non  sono  altresi'
ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto
di IVA. 
  8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 
  9. Ulteriori limiti e  condizioni  di  ammissibilita'  delle  spese
possono essere previsti qualora siano  utilizzate  risorse  a  valere
sulla  programmazione  comunitaria,  nel  rispetto  della   normativa
nazionale in materia di  ammissibilita'  delle  spese  per  programmi
cofinanziati.