Art. 16 
 
 
                Forma e intensita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse, secondo una o piu' delle forme di
cui  all'art.  8,  comma  2,  nei  limiti  delle  intensita'  massime
stabilite: 
    a) per i progetti  di  investimento  nelle  aree  del  territorio
nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,  paragrafo  3,
lettere a) e c), del  TFUE,  dalla  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a
finalita' regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2,  ovvero,
qualora realizzati da PMI nei settori di cui all'art. 14, commi  7  e
8, del presente decreto, dall'art. 17 del Regolamento GBER; 
    b) per i progetti  di  investimento  nelle  aree  del  territorio
nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a), dall'art. 17  del
Regolamento GBER. 
  2. Per  i  progetti  di  investimento  nelle  aree  del  territorio
nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,  paragrafo  3,
lettere a) e c), del  TFUE,  le  PMI  possono  richiedere,  in  luogo
dell'applicazione delle intensita' previste dalla Carta  degli  aiuti
di Stato a finalita'  regionale,  l'applicazione  delle  disposizioni
previste dall'art. 17 del Regolamento GBER. 
  3. In  relazione  ai  grandi  progetti  di  investimento  l'importo
dell'aiuto non puo' superare  l'importo  dell'aiuto  corretto,  fatta
salva la facolta'  dell'impresa  beneficiaria  di  richiedere  per  i
grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 100
milioni di euro  l'applicazione  dell'intensita'  di  aiuto  prevista
dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale
validi per il periodo 2014 - 2020 (2013/C 209/01),  concedibile  solo
previa  notifica  e  successiva   autorizzazione   da   parte   della
Commissione europea dell'aiuto ad  hoc.  Per  evitare  che  i  grandi
progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi, i progetti
di investimento avviati dallo stesso beneficiario, o da altre imprese
dello stesso gruppo, entro un periodo di tre anni dalla data di avvio
relativa a un altro investimento sovvenzionato nella stessa provincia
(regione di livello 3 della nomenclatura  delle  unita'  territoriali
statistiche)  sono  considerati  parte  di  un  unico   progetto   di
investimento. 
  4. La misura  delle  agevolazioni  e'  definita  nei  limiti  delle
intensita' massime, rispetto alle  spese  ammissibili,  calcolate  in
equivalente sovvenzione lordo, che  esprime  il  valore  attualizzato
dell'aiuto espresso come percentuale del  valore  attualizzato  delle
spese ammissibili. Le spese ammissibili e le  agevolazioni  erogabili
in piu' rate sono attualizzate alla data della concessione. Il  tasso
di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di
riferimento applicabile al momento della concessione,  determinato  a
partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato
nel sito internet all'indirizzo seguente: 
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rat
es.html 
  5. Qualora le agevolazioni di cui al presente Titolo siano concesse
ai sensi dell'art. 14 del Regolamento GBER,  i  soggetti  beneficiari
delle  agevolazioni  sono  obbligati  ad  apportare   un   contributo
finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento
esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di  sostegno  pubblico,
pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.