Art. 16 Forma e intensita' delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse, secondo una o piu' delle forme di cui all'art. 8, comma 2, nei limiti delle intensita' massime stabilite: a) per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ovvero, qualora realizzati da PMI nei settori di cui all'art. 14, commi 7 e 8, del presente decreto, dall'art. 17 del Regolamento GBER; b) per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a), dall'art. 17 del Regolamento GBER. 2. Per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, le PMI possono richiedere, in luogo dell'applicazione delle intensita' previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 17 del Regolamento GBER. 3. In relazione ai grandi progetti di investimento l'importo dell'aiuto non puo' superare l'importo dell'aiuto corretto, fatta salva la facolta' dell'impresa beneficiaria di richiedere per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 100 milioni di euro l'applicazione dell'intensita' di aiuto prevista dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale validi per il periodo 2014 - 2020 (2013/C 209/01), concedibile solo previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea dell'aiuto ad hoc. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi, i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, o da altre imprese dello stesso gruppo, entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato nella stessa provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche) sono considerati parte di un unico progetto di investimento. 4. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rat es.html 5. Qualora le agevolazioni di cui al presente Titolo siano concesse ai sensi dell'art. 14 del Regolamento GBER, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.