Art. 18 
 
 
                        Notifica individuale 
 
  1. La determinazione  di  concessione  delle  agevolazioni  di  cui
all'art. 9, comma 8, e' subordinata alla notifica individuale e  alla
successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora: 
    a) per i progetti di investimento di cui all'art.  14,  comma  1,
lettere a) e b), l'importo dell'aiuto sia  superiore  all'importo  di
aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari  a  100
milioni di euro; 
    b) per i progetti di investimento di cui all'art.  14,  comma  1,
lettera c), nel caso in cui l'importo dell'aiuto supera  7,5  milioni
di euro per impresa e per progetto. 
  2.  E'  altresi'  subordinata  alla  notifica  individuale  e  alla
successiva autorizzazione da  parte  della  Commissione  europea,  la
concessione  delle  agevolazioni  riguardanti  le  spese  relative  a
consulenze connesse al progetto di investimento  qualora  l'ammontare
dell'aiuto sia superiore a 2 milioni di euro.