Art. 18 Notifica individuale 1. La determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8, e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora: a) per i progetti di investimento di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), l'importo dell'aiuto sia superiore all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro; b) per i progetti di investimento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), nel caso in cui l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto. 2. E' altresi' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento qualora l'ammontare dell'aiuto sia superiore a 2 milioni di euro.