Art. 19 
 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in  tutto  o  in  parte,
secondo quanto previsto nella  determinazione  di  concessione  delle
agevolazioni qualora il soggetto beneficiario: 
    a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della
concessione abbia  chiesto  e  ottenuto,  agevolazioni  di  qualsiasi
importo o natura, ivi comprese  quelle  a  titolo  di  "de  minimis",
previste da altre norme statali, regionali o comunitarie  o  comunque
concesse da enti o istituzioni pubbliche; 
    b)  violi  specifiche   norme   settoriali   anche   appartenenti
all'ordinamento comunitario; 
    c) in qualunque fase del procedimento  abbia  reso  dichiarazioni
mendaci o esibisca atti falsi o contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita'; 
    d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due
scadenze previste dal piano di rimborso ovvero  non  corrisponda  gli
interessi di preammortamento alla scadenza stabilita; 
    e) non porti  a  conclusione,  entro  il  termine  stabilito,  il
progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i  casi  di
forza   maggiore   e/o   le   proroghe    autorizzate    dall'Agenzia
complessivamente di durata  non  superiore  a  dodici  mesi,  ovvero,
qualora il programma di investimento sia eseguito in misura  parziale
e non risulti, a giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale; 
    f)  sia  posto  in  liquidazione,  sia  ammesso  o  sottoposto  a
procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita',
se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento  del
progetto di investimenti ovvero  prima  che  siano  trascorsi  cinque
anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; 
    g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli
previsti nel progetto  di  investimenti  ammesso  alle  agevolazioni,
senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati,  ovvero  cessi
l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per  le
PMI, dal completamento degli investimenti; 
    h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione,  scissione,
conferimento o cessione d'azienda o  di  ramo  d'azienda  in  assenza
dell'autorizzazione dell'Agenzia; 
    i) trasferisca l'attivita' produttiva in un  ambito  territoriale
diverso da  quello  originario  senza  la  preventiva  autorizzazione
dell'Agenzia  anteriormente  al   completamento   del   progetto   di
investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni
per le PMI, dal completamento degli investimenti; 
    l) non consenta i controlli del Ministero  o  dell'Agenzia  sulla
realizzazione del progetto  di  investimento  e  sul  rispetto  degli
obblighi previsti dal presente decreto; 
    m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la  conseguenza
che i prodotti o i servizi finali siano diversi da  quelli  presi  in
esame per la valutazione  dell'iniziativa,  fatta  salva  l'eventuale
autorizzazione dell'Agenzia; 
    n) non rispetti,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  i
contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
    o) non rispetti, con riferimento  all'unita'  produttiva  oggetto
del progetto  di  investimento,  le  norme  edilizie  e  urbanistiche
nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale; 
    p) ometta di rispettare  ogni  altra  condizione  prevista  dalla
determinazione di concessione delle agevolazioni. 
  2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere  b),
e), h), l), m), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni concesse e'
totale; 
  3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera  a),
la revoca e' parziale, in  relazione  alle  spese  afferenti  i  beni
oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa
a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca  e'  totale
nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga  rilevato  a
seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che  l'impresa  ne  abbia
dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei  beni
oggetto   di   altre   agevolazioni   determini   il    venir    meno
dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato;
nella fattispecie di cui alla lettera c), la  revoca  e'  totale  nel
caso in cui la dichiarazione mendace o gli  atti  falsi  siano  stati
resi ai fini della  concessione  delle  agevolazioni;  la  revoca  e'
parziale, ed e' commisurata agli indebiti  vantaggi  goduti,  qualora
resi  nelle  fasi  di  fruizione  ed  erogazione  delle  agevolazioni
concesse; nella fattispecie di cui alla  lettera  d),  la  revoca  e'
totale  nel  caso   di   mancato   pagamento   degli   interessi   di
preammortamento alla scadenza prevista; la revoca e' limitata al solo
contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due  rate
del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera  f),  la
revoca e' totale se le condizioni previste si verificano prima  della
ultimazione del progetto di investimento; la revoca e' parziale ed e'
commisurata al  periodo  di  mancato  utilizzo  rispetto  all'obbligo
stabilito,   qualora   le   predette   condizioni   si    verifichino
successivamente all'ultimazione del  progetto  d'investimento;  nelle
fattispecie di cui alle lettere g) e i), la revoca e' totale nel caso
in  cui  non  sia  stata   preventivamente   richiesta   e   ottenuta
l'autorizzazione  dell'Agenzia;  la  revoca   e'   parziale   ed   e'
commisurata al periodo  di  mancato  utilizzo  nei  casi  autorizzati
dall'Agenzia. 
  4. In caso di revoca  delle  agevolazioni  disposta  ai  sensi  del
presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote
residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o  in  parte  il
beneficio  gia'  erogato,  maggiorato  degli  interessi  e,  ove   ne
ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie  di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.