Art. 11 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione del museo dotato di autonomia speciale determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi'tecnici dell'attivita' del museo, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il Consiglio: a) adotta lo statuto del museo e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti; b) approva la carta dei servizi e il programma di attivita' annuale e pluriennale del museo, verificandone la compatibilita' finanziaria e l'attuazione; c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal direttore del museo, monitorandone la relativa applicazione; e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore del museo. 2. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal direttore del museo, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale. 3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' o rimborsi di alcun tipo; non e' cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo museo. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il museo, ne' possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico del museo.