Art. 11 
 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Consiglio di amministrazione del museo  dotato  di  autonomia
speciale  determina  e  programma  le  linee   di   ricerca   e   gli
indirizzi'tecnici  dell'attivita'  del  museo,  in  coerenza  con  le
direttive  e  gli  altri  atti  di  indirizzo   del   Ministero.   In
particolare, il Consiglio: 
    a) adotta lo statuto del museo e le relative modifiche, acquisito
l'assenso del Comitato scientifico e del Collegio  dei  revisori  dei
conti; 
    b) approva la carta dei  servizi  e  il  programma  di  attivita'
annuale e pluriennale  del  museo,  verificandone  la  compatibilita'
finanziaria e l'attuazione; 
    c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni,  il
conto consuntivo; 
    d) approva gli strumenti di  verifica  dei  servizi  affidati  in
concessione rispetto ai progetti di  valorizzazione  predisposti  dal
direttore del museo, monitorandone la relativa applicazione; 
    e) si esprime su ogni altra questione gli  venga  sottoposta  dal
direttore del museo. 
  2. Il Consiglio di amministrazione e' composto  dal  direttore  del
museo, che lo presiede, e da quattro membri  designati  dal  Ministro
dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di  cui  uno
d'intesa con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
scelti  tra  esperti  di  chiara  fama  nel  settore  del  patrimonio
culturale. 
  3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del  Consiglio  sono
nominati  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo per una  durata  di  cinque  anni  e  possono
essere confermati per una sola volta. La partecipazione al  Consiglio
di amministrazione non da' titolo a compenso, gettoni,  indennita'  o
rimborsi di alcun tipo; non e' cumulabile con  la  partecipazione  ad
altri  organi  collegiali  del  medesimo  museo.  I  componenti   del
Consiglio non possono essere titolari di rapporti  di  collaborazione
professionale  con  il  museo,   ne'   possono   assumere   incarichi
professionali in progetti o iniziative il  cui  finanziamento,  anche
parziale, e' a carico del museo.