Art. 12 
 
 
                        Comitato scientifico 
 
  1. Il Comitato scientifico del museo dotato di  autonomia  speciale
svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere
scientifico nell'ambito di attivita' dell'istituto.  In  particolare,
il Comitato: 
    a)  formula   proposte   al   direttore   e   al   Consiglio   di
amministrazione; 
    b) supporta il direttore, sotto  il  profilo  scientifico,  nella
predisposizione del programma annuale e pluriennale di attivita'  del
museo; 
    c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attivita' del
museo; 
    d)  verifica  e   approva,   d'intesa   con   il   Consiglio   di
amministrazione, le politiche di prestito e di  pianificazione  delle
mostre; 
    e) valuta e approva i progetti editoriali del museo; 
    f)  si  esprime  sullo  statuto  del  museo  e  sulle   modifiche
statutarie, nonche' su ogni altra questione gli venga sottoposta  dal
direttore del museo. 
  2. Il Comitato scientifico e' composto dal direttore dell'istituto,
che lo presiede, e da un membro designato  dal  Ministro,  un  membro
designato dal Consiglio superiore "Beni culturali  e  paesaggistici",
un membro designato dalla Regione e uno dal Comune  ove  ha  sede  il
museo. I componenti del  Comitato  sono  individuati  tra  professori
universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di
attivita'  dell'istituto  o  esperti  di  particolare  e   comprovata
qualificazione scientifica e professionale in  materia  di  tutela  e
valorizzazione dei beni culturali. 
  3.  Fatta  eccezione  del  direttore,  i  componenti  del  Comitato
scientifico sono nominati con decreto del Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo per una durata  di  cinque  anni  e
possono essere confermati per una sola volta.  La  partecipazione  al
Comitato scientifico non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' o
rimborsi di alcun tipo; non e' cumulabile con  la  partecipazione  ad
altri organi collegiali del medesimo museo. I componenti del Comitato
non  possono  essere   titolari   di   rapporti   di   collaborazione
professionale  con  il  museo,   ne'   possono   assumere   incarichi
professionali in progetti o iniziative il  cui  finanziamento,  anche
parziale, e' a carico del museo.