Art. 13 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il Collegio dei revisori dei conti del museo dotato di autonomia
speciale svolge le attivita' relative  al  controllo  di  regolarita'
amministrativo-contabile. In particolare,  il  Collegio  verifica  la
regolare tenuta delle scritture contabili ed  il  regolare  andamento
della gestione economica, finanziaria e patrimoniale  del  museo;  si
esprime  altresi'  sullo  statuto  del  museo   e   sulle   modifiche
statutarie. 
  2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti
effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e  delle
finanze con funzioni di presidente, e  da  due  membri  supplenti.  I
componenti, scelti tra soggetti iscritti  al  Registro  dei  revisori
contabili e nominati con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del  turismo,  durano  in  carica  tre  anni  e
possono essere confermati una sola volta. 
  3. Ai componenti del  Collegio  dei  revisori  spetta  un  compenso
determinato con decreto del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze.  I  componenti  del  Collegio  non  possono  assumere
incarichi   professionali   in   progetti   o   iniziative   il   cui
finanziamento, anche parziale, e' a carico del museo.