Art. 13 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti del museo dotato di autonomia speciale svolge le attivita' relative al controllo di regolarita' amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del museo; si esprime altresi' sullo statuto del museo e sulle modifiche statutarie. 2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico del museo.