Art. 14 Vigilanza 1. I musei dotati di autonomia speciale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, tramite la Direzione generale Musei, d'intesa con la Direzione generale Bilancio. In particolare, la Direzione generale Musei approva i bilanci e conti consuntivi dei musei dotati di autonomia speciale, su parere conforme della Direzione generale Bilancio. 2. Con riferimento alle attivita' svolte dai direttori dei musei dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale, la Direzione generale Musei, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, esercita, anche su proposta del Segretario regionale, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita' ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione. Con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale generale, si applica la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), del medesimo decreto Presidente del Consiglio dei ministri.