Art. 8 Musei statali dotati di autonomia speciale 1. I musei di cui all'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, o istituiti ai sensi dell'art. 30, comma 4, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, elencati a fini ricognitivi nell'Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono dotati di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa. 2. Ai musei di cui al comma 1 sono rispettivamente assegnati gli istituti e luoghi della cultura, nonche' gli ulteriori immobili e/o complessi di cui all'Allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 3. Con uno o piu' decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e' individuata la dotazione organica iniziale di ciascun museo. Con uno o piu' decreti ministeriali sono altresi' assegnate a ciascun museo le rispettive risorse finanziarie. 4. Ai musei di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al Capo I del presente decreto, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.