Art. 8 
 
 
             Musei statali dotati di autonomia speciale 
 
  1. I musei di cui all'art. 30, comma 3, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.  171,  o  istituiti  ai
sensi dell'art. 30, comma 4, del medesimo decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio  2014,  n.  106,
elencati a fini ricognitivi nell'Allegato 1 al presente  decreto,  di
cui  costituisce  parte  integrante,   sono   dotati   di   autonomia
scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa. 
  2. Ai musei di cui al comma 1 sono  rispettivamente  assegnati  gli
istituti e luoghi della cultura, nonche' gli ulteriori  immobili  e/o
complessi  di  cui  all'Allegato  2  al  presente  decreto,  di   cui
costituisce parte integrante. 
  3. Con uno o piu' decreti ministeriali emanati ai  sensi  dell'art.
30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, e' individuata la dotazione organica iniziale di
ciascun museo. Con uno o  piu'  decreti  ministeriali  sono  altresi'
assegnate a ciascun museo le rispettive risorse finanziarie. 
  4. Ai musei di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al  Capo
I  del  presente  decreto,  nonche',  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  29  maggio
2003, n. 240, e, ad integrazione, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.