Art. 4 
 
 
       Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo 
                  di posta elettronica certificata 
 
  1. Le imprese italiane e gli intermediari iscritti nelle sezioni A,
B e D del registro sono tenuti a dotarsi di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 indicano il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica certificata negli atti, nella corrispondenza e, ove
esistente, nel proprio sito internet.