Art. 10 
 
 
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante:
     Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 
 
  1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 103. 
  (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). 
  1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione
e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 
  2. Alla Direzione sono preposti  un  magistrato,  con  funzioni  di
Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni  di  procuratore
aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito
la terza valutazione di professionalita'. 
  3.   I   magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia   e
antiterrorismo sono scelti tra coloro che  hanno  svolto,  anche  non
continuativamente, funzioni di pubblico ministero  per  almeno  dieci
anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative  ed
esperienze  nella  trattazione  di   procedimenti   in   materia   di
criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo  puo'
essere  valutata  solo  ove   risultino   equivalenti   i   requisiti
professionali. 
  4. Alla  nomina  del  procuratore  nazionale  si  provvede  con  la
procedura prevista dall'articolo 11,  terzo  comma,  della  legge  24
marzo 1958, n. 195. 
  5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto
hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una  sola
volta. 
  6. Al procuratore nazionale sono attribuite  le  funzioni  previste
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.». 
  2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite  le
seguenti: «e antiterrorismo». 
  3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «comma 3-bis»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
comma 3-quater»; dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite  le  seguenti:  «e  antiterrorismo»;  dopo  le  parole:
«direzione  nazionale  antimafia»  sono  inserite  le  seguenti:   «e
antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni  distrettuali  antimafia»
sono inserite le  seguenti:  «oltre  che  quelli  addetti  presso  le
procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in  materia  di
terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato
al procuratore nazionale antimafia» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
antiterrorismo». 
  4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  dopo  le
parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le  seguenti:
«e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione  nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli  articoli  103,  104,
          105, comma  1,  e  106,  comma  1,  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione) come modificati dalla presente
          legge: 
                
              «Art.   103   (Direzione    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo). 
              1. Nell'ambito della procura generale presso  la  Corte
          di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia
          e antiterrorismo. 
              2. Alla Direzione  sono  preposti  un  magistrato,  con
          funzioni di Procuratore nazionale,  e  due  magistrati  con
          funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti,
          magistrati che abbiano conseguito la terza  valutazione  di
          professionalita'. 
              3. I magistrati della Direzione nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo sono scelti tra  coloro  che  hanno  svolto,
          anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero
          per almeno dieci anni e che abbiano specifiche  attitudini,
          capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione  di
          procedimenti  in  materia  di  criminalita'  organizzata  e
          terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo'  essere  valutata
          solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 
              4. Alla nomina del procuratore  nazionale  si  provvede
          con la procedura prevista dall'articolo  11,  terzo  comma,
          della legge 24 marzo 1958, n. 195. 
              5.  Gli  incarichi  di  procuratore  nazionale   e   di
          procuratore aggiunto hanno una durata  di  quattro  anni  e
          possono essere rinnovati una sola volta. 
              6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni
          previste dall'articolo  371-bis  del  codice  di  procedura
          penale.»; 
                
              «Art. 104 (Attribuzioni del procuratore generale presso
          la  Corte  di  cassazione  in  relazione  all'attivita'  di
          coordinamento investigativo) 
              1.  Il  procuratore  generale  presso   la   Corte   di
          cassazione  esercita  la   sorveglianza   sul   procuratore
          nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  e  sulla  relativa
          Direzione nazionale.»; 
                
              «Art. 105  (Applicazione  di  magistrati  del  pubblico
          ministero in casi particolari 
              1. Per la  trattazione  dei  procedimenti  relativi  ai
          delitti indicati nell'articolo  51,  comma  3-bis  e  comma
          3-quater, del codice di procedura  penale,  il  procuratore
          nazionale antimafia e antiterrorismo puo', quando si tratta
          di  procedimenti  di   particolare   complessita'   o   che
          richiedono    specifiche    esperienze     e     competenze
          professionali,  applicare  temporaneamente   alle   procure
          distrettuali  i  magistrati  appartenenti  alla   Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli  appartenenti
          alle direzioni  distrettuali  antimafia  oltre  che  quelli
          addetti presso le procure distrettuali alla trattazione  di
          procedimenti in materia di terrorismo anche  internazionale
          nonche', con il loro consenso, magistrati di altre  procure
          della Repubblica  presso  i  tribunali.  L'applicazione  e'
          disposta  anche  quando  sussistono  protratte  vacanze  di
          organico, inerzia nella conduzione delle  indagini,  ovvero
          specifiche   e   contingenti   esigenze   investigative   o
          processuali.  L'applicazione  e'   disposta   con   decreto
          motivato.  Il  decreto  e'  emesso  sentiti  i  procuratori
          generali e  i  procuratori  della  Repubblica  interessati.
          Quando si tratta di applicazioni alla procura  distrettuale
          avente  sede  nel  capoluogo  del  medesimo  distretto,  il
          decreto e' emesso dal procuratore generale presso la  corte
          di appello. In tal caso il provvedimento e'  comunicato  al
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 
              Omissis.»; 
                
              «Art. 106 (Applicazione di  magistrati  in  materia  di
          misure di prevenzione) 
              1. Il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo
          puo'  disporre,  nell'ambito   dei   poteri   attribuitigli
          dall'articolo 371-bis del  codice  di  procedura  penale  e
          sentito    il    competente    procuratore    distrettuale,
          l'applicazione temporanea  di  magistrati  della  Direzione
          nazionale   antimafia   e   antiterrorismo   alle   procure
          distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti  di
          prevenzione   patrimoniale.   Si   applica,    in    quanto
          compatibile, l' articolo 105. 
              (Omissis).».