Art. 3 Rilascio titoli minerari, durata, proroghe 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 38, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari che abilitano, a seconda dei casi, allo svolgimento di una o piu' operazioni di cui sopra sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, la concessione di coltivazione e il titolo concessorio unico. 2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari di cui al comma precedente sono rilasciati dal Ministero d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004 o, per i titoli concessori unici, dell' art. 38, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 3. Il permesso di prospezione non esclusivo e' accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239/2004, secondo le modalita' stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 4. Il permesso di ricerca e' conferito con decreto del Ministero, sentita la Sezione UNMIG competente per territorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, della legge n. 9/1991 e dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalita' stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 5. La concessione di coltivazione e' conferita con decreto del Ministero, sentita la Sezione UNMIG competente per territorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalita' stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 6. Il titolo concessorio unico e' conferito con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le attivita' da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e la Sezione UNMIG competente per territorio, secondo le modalita' stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 7. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, la concessione e' accordata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati. 8. Qualora il titolare abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nell'ambito del titolo concessorio unico e ricorrano le stesse condizioni previste per il conferimento della concessione di coltivazione agli art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, il Ministero riconosce il rinvenimento di idrocarburi e attesta il passaggio dalla fase di ricerca alla fase di coltivazione definendo la superficie interessata dal rinvenimento e asservita all'attivita' di coltivazione. 9. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 e 6, della legge n. 9/1991 e dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 625/1996, il permesso di ricerca ha la durata di sei anni e il titolare puo' ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 9/1991 un'ulteriore proroga per un periodo non superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9, comma 8 della legge n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha la durata non superiore a venti anni e il titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non superiore a cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati. 11. Ai sensi del comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, il titolo concessorio unico di cui al comma 6 si articola in una prima fase di ricerca a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione e la fase di ripristino finale. La prima fase di ricerca ha la durata di sei anni ed e' prorogabile due volte per un periodo di tre anni. Al termine della fase di ricerca, il Ministero con proprio decreto riduce la superficie del titolo concessorio unico alla sola superficie asservita all'attivita' di coltivazione di cui al comma 8. La fase di coltivazione ha la durata non superiore a trenta anni ed e' prorogabile per una o piu' volte per un periodo non superiore a dieci anni, ove siano stati adempiuti gli obblighi contenuti nell'atto di riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi, o nei provvedimenti di proroga, e il giacimento risulti ancora coltivabile, ed e' comprensiva della fase di ripristino. Le proroghe di cui sopra sono accordate dal Ministero dello sviluppo economico. 12. Il procedimento unico per il conferimento del titolo concessorio unico e' svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta la valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e il rilascio dell'intesa di cui al comma 6. 13. I progetti di opere e gli interventi relativi alle attivita' di ricerca e coltivazione del titolo concessorio unico sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e secondo le modalita' e le competenze previste dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 14. I titoli minerari conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le attivita' da svolgere in terraferma, o le istanze di titoli in corso, possono essere convertiti, rispettivamente in titoli unici, o in istanze per titoli unici, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare al Ministero entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con l'obbligo di presentare la documentazione prevista dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6, entro novanta giorni dall'emanazione dello stesso. Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza del titolare o del richiedente, rispettivamente per la conversione in titoli unici di titoli conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o per la conversione in istanze per titoli unici di istanze precedentemente presentate, e la data del rilascio da parte del Ministero del corrispondente provvedimento di conversione in titolo unico, restano in vigore tutti i provvedimenti autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli ed alle istanze originari e si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici o richieste di titoli unici. In particolare, in tale periodo il titolare puo' svolgere tutte le attivita' previste ed autorizzate nell'ambito del titolo originario alla data dell'istanza di conversione in titolo unico.