Art. 3 
 
 
             Rilascio titoli minerari, durata, proroghe 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 38, comma 5 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n.  164,  le  operazioni  di  prospezione,  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di
un titolo minerario. I titoli minerari che abilitano, a  seconda  dei
casi, allo svolgimento di una o piu' operazioni di cui sopra sono  il
permesso di prospezione, il permesso di ricerca,  la  concessione  di
coltivazione e il titolo concessorio unico. 
  2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari  di
cui al comma precedente sono rilasciati dal Ministero d'intesa, per i
titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi  dell'art.
1, comma 7, lettera n) della  legge  n.  239/2004  o,  per  i  titoli
concessori unici,  dell'  art.  38,  comma  5  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. 
  3. Il permesso  di  prospezione  non  esclusivo  e'  accordato  con
decreto del Ministero, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 484/1994 d'intesa,  per  i  titoli  in
terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art.  1,  comma
7,  lettera  n),  della  legge  n.  239/2004,  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 
  4. Il permesso di ricerca e' conferito con decreto  del  Ministero,
sentita la Sezione UNMIG competente  per  territorio,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 6, comma 4,  della  legge  n.  9/1991  e
dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
484/1994, d'intesa, per  i  titoli  in  terraferma,  con  la  regione
interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n.
239/2004, secondo le modalita' stabilite con decreto direttoriale  di
cui all'art. 19, comma 6. 
  5. La concessione di coltivazione  e'  conferita  con  decreto  del
Ministero, sentita la Sezione UNMIG  competente  per  territorio,  ai
sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 13, comma 1,  del
decreto  legislativo  n.  625/1996,  d'intesa,  per   i   titoli   in
terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art.  1,  comma
7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalita' stabilite
con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 
  6. Il  titolo  concessorio  unico  e'  conferito  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  previa  intesa  con  la  regione
territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento  o  di
Bolzano per le  attivita'  da  svolgere  in  terraferma,  sentite  la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e  la  Sezione
UNMIG competente per territorio, secondo le modalita'  stabilite  con
decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 
  7. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art.
12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994,
la concessione e' accordata al titolare del permesso di  ricerca  che
abbia  rinvenuto  idrocarburi  liquidi  o  gassosi  nel  caso   siano
soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati. 
  8. Qualora  il  titolare  abbia  rinvenuto  idrocarburi  liquidi  o
gassosi nell'ambito del  titolo  concessorio  unico  e  ricorrano  le
stesse condizioni previste per il conferimento della  concessione  di
coltivazione agli art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e 12,  comma
1, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  484/1994,  il
Ministero riconosce il  rinvenimento  di  idrocarburi  e  attesta  il
passaggio dalla fase di ricerca alla fase di  coltivazione  definendo
la superficie interessata dal rinvenimento e asservita  all'attivita'
di coltivazione. 
  9. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 e  6,  della  legge  n.  9/1991  e
dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n.  625/1996,  il
permesso di ricerca ha la durata di  sei  anni  e  il  titolare  puo'
ottenere due proroghe triennali e, ai sensi  dell'art.  6,  comma  6,
della legge  n.  9/1991  un'ulteriore  proroga  per  un  periodo  non
superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui
ai commi citati. 
  10. Ai sensi dell'art. 13, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
625/1996 e dell'art. 9, comma 8 della legge n. 9/1991, la concessione
di coltivazione ha la durata non superiore a venti anni e il titolare
ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e  ad  ulteriori
proroghe, non superiore  a  cinque  anni  ciascuna,  nel  caso  siano
soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati. 
  11. Ai  sensi  del  comma  5  dell'art.  38  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n.164, il titolo concessorio unico di cui al  comma  6
si articola in una prima fase di ricerca a cui seguono,  in  caso  di
rinvenimento  di  un  giacimento   tecnicamente   ed   economicamente
coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico,  la
fase di coltivazione e la fase di ripristino finale. La prima fase di
ricerca ha la durata di sei anni ed e' prorogabile due volte  per  un
periodo di tre anni. Al termine della fase di ricerca,  il  Ministero
con proprio decreto riduce la superficie del titolo concessorio unico
alla sola superficie asservita all'attivita' di coltivazione  di  cui
al comma 8. La fase di coltivazione ha  la  durata  non  superiore  a
trenta anni ed e' prorogabile per una o piu' volte per un periodo non
superiore a dieci  anni,  ove  siano  stati  adempiuti  gli  obblighi
contenuti   nell'atto   di   riconoscimento   del   rinvenimento   di
idrocarburi, o nei provvedimenti di proroga, e il giacimento  risulti
ancora coltivabile, ed e' comprensiva della fase  di  ripristino.  Le
proroghe di cui sopra sono accordate  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  12.  Il  procedimento  unico  per  il   conferimento   del   titolo
concessorio unico e'  svolto  nel  termine  di  180  giorni,  tramite
apposita  conferenza  di  servizi,  nel  cui  ambito  e'  svolta   la
valutazione ambientale preliminare del programma  lavori  complessivo
espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica
di   verifica   dell'impatto   ambientale   VIA/VAS   del   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare  e  il  rilascio
dell'intesa di cui al comma 6. 
  13. I progetti di opere e gli interventi relativi alle attivita' di
ricerca e coltivazione del titolo concessorio unico sono sottoposti a
valutazione  d'impatto  ambientale  nel  rispetto   della   normativa
dell'Unione europea e secondo le modalita' e le  competenze  previste
dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
  14. I titoli  minerari  conferiti  dopo  l'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  previa  intesa  con  la
regione territorialmente  interessata  o  la  provincia  autonoma  di
Trento o di Bolzano per le attivita' da svolgere in terraferma, o  le
istanze   di   titoli   in   corso,   possono   essere    convertiti,
rispettivamente in titoli unici, o in istanze per  titoli  unici,  su
istanza del titolare o del richiedente, da  presentare  al  Ministero
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,  con
l'obbligo  di  presentare  la  documentazione  prevista  dal  decreto
direttoriale di cui  all'art.  19,  comma  6,  entro  novanta  giorni
dall'emanazione dello stesso. 
  Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza del  titolare  o
del richiedente, rispettivamente per la conversione in  titoli  unici
di titoli conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, o per la conversione  in  istanze  per  titoli
unici di istanze precedentemente presentate, e la data  del  rilascio
da  parte  del  Ministero   del   corrispondente   provvedimento   di
conversione in titolo unico, restano in vigore tutti i  provvedimenti
autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli  ed  alle
istanze originari e si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici o
richieste di  titoli  unici.  In  particolare,  in  tale  periodo  il
titolare puo' svolgere tutte le  attivita'  previste  ed  autorizzate
nell'ambito  del  titolo  originario  alla   data   dell'istanza   di
conversione in titolo unico.