Art. 4 
 
Requisiti di ordine generale,  capacita'  tecnica  ed  economica  del
  richiedente, procedimento di pre-qualifica 
 
  1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni
di  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  i   titoli
concessori  unici  sono  accordati  agli  enti  di  cui  al   decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625  (persona  fisica  o  giuridica,
pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di
requisiti di  ordine  generale,  capacita'  tecniche,  economiche  ed
organizzative ed offrano garanzie adeguate ai programmi presentati  e
che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in
altri Stati membri dell'Unione  europea,  nonche',  a  condizioni  di
reciprocita', ad enti di altri paesi, secondo  quanto  stabilito  con
decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 
  2. Le modalita' di presentazione di idonee fidejussioni bancarie  o
assicurative di cui all'art. 38, comma 6 lettera c) del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n.  164,  commisurate  al  valore  delle  opere  di
recupero ambientale previste nel  programma  lavori  presentato  sono
specificate con il decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 
  3. Ai  sensi  dell'art.  38,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, per i titoli  unici  e  per  tutti  gli  altri
titoli, il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento  delle
attivita' e' subordinato alla dimostrazione, da parte della  societa'
richiedente, dell'esistenza  di  tutte  le  garanzie  economiche  per
coprire i costi di  un  eventuale  incidente  durante  le  attivita',
commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente  nei  diversi
scenari ipotizzati nell'analisi dei rischi del progetto  per  cui  si
richiede  l'autorizzazione,  secondo  le  modalita'  specificate  nel
decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 
  4. L'accertamento dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  si  svolge
nell'ambito  del  procedimento  di  conferimento  del  titolo,  prima
dell'avvio  dell'esame  tecnico  dell'istanza.  L'accertamento   puo'
essere svolto in  via  preventiva,  su  richiesta  dei  soggetti  che
intendono  svolgere  nel  territorio   italiano   le   attivita'   di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
attraverso un procedimento di  pre-qualifica,  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.