Art. 4 Requisiti di ordine generale, capacita' tecnica ed economica del richiedente, procedimento di pre-qualifica 1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e i titoli concessori unici sono accordati agli enti di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacita' tecniche, economiche ed organizzative ed offrano garanzie adeguate ai programmi presentati e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, nonche', a condizioni di reciprocita', ad enti di altri paesi, secondo quanto stabilito con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 2. Le modalita' di presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative di cui all'art. 38, comma 6 lettera c) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste nel programma lavori presentato sono specificate con il decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 3. Ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i titoli unici e per tutti gli altri titoli, il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' e' subordinato alla dimostrazione, da parte della societa' richiedente, dell'esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attivita', commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati nell'analisi dei rischi del progetto per cui si richiede l'autorizzazione, secondo le modalita' specificate nel decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. 4. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 si svolge nell'ambito del procedimento di conferimento del titolo, prima dell'avvio dell'esame tecnico dell'istanza. L'accertamento puo' essere svolto in via preventiva, su richiesta dei soggetti che intendono svolgere nel territorio italiano le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, attraverso un procedimento di pre-qualifica, secondo le modalita' stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.