Art. 5 Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso e della concessione e del titolo concessorio unico 1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca, o della concessione, o del titolo concessorio unico quando: a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l'atto di conferimento; b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dagli uffici territoriali competenti; c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti; d) non siano stati corrisposti il canone, i tributi e quanto altro stabilito dal decreto di conferimento. 2. La pronuncia della decadenza e' disposta, sentito il titolare e previo parere della CIRM, con decreto del Ministero. 3. In caso di pronuncia di decadenza di cui al comma 2, il Ministero provvede all'attribuzione della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione ad altro titolare secondo modalita' di gara ovvero, in caso di non economicita' della coltivazione ne dispone la revoca previo ripristino a carico del titolare. 4. Il permesso di prospezione e di ricerca, la concessione e il titolo concessorio unico cessano: a) per scadenza del termine; b) per rinuncia; c) per decadenza del titolare; d) qualora al termine della fase di ricerca nell'ambito del titolo concessorio unico non sia stato riconosciuto dal Ministero il rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 5. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso. 6. Tutti i dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli cessati di cui al comma 4 sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla cessazione del titolo. Per le finalita' di interesse pubblico individuate dal Ministero, tali dati possono essere messi a disposizione degli operatori, secondo le modalita' stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.