Art. 5 
 
 
      Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso 
         e della concessione e del titolo concessorio unico 
 
  1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso  di
prospezione  o  di  ricerca,  o  della  concessione,  o  del   titolo
concessorio unico quando: 
    a) il titolare non adempia agli obblighi imposti  con  l'atto  di
conferimento; 
    b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute  nel
presente  decreto  od  impartite  dal  Ministero   o   dagli   uffici
territoriali competenti; 
    c)  sia  stata  omessa  richiesta  al   Ministero   di   apposita
autorizzazione in tutti i casi previsti; 
    d) non siano stati corrisposti il  canone,  i  tributi  e  quanto
altro stabilito dal decreto di conferimento. 
  2. La pronuncia della decadenza e' disposta, sentito il titolare  e
previo parere della CIRM, con decreto del Ministero. 
  3. In caso di  pronuncia  di  decadenza  di  cui  al  comma  2,  il
Ministero provvede all'attribuzione della concessione  o  del  titolo
concessorio unico in fase di coltivazione ad altro  titolare  secondo
modalita'  di  gara  ovvero,  in  caso  di  non  economicita'   della
coltivazione ne dispone la revoca  previo  ripristino  a  carico  del
titolare. 
  4. Il permesso di prospezione e di ricerca,  la  concessione  e  il
titolo concessorio unico cessano: 
    a) per scadenza del termine; 
    b) per rinuncia; 
    c) per decadenza del titolare; 
    d) qualora al termine  della  fase  di  ricerca  nell'ambito  del
titolo concessorio unico non sia stato riconosciuto dal Ministero  il
rinvenimento  di  un  giacimento   tecnicamente   ed   economicamente
coltivabile, ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. 
  5. In caso di decadenza o rinuncia totale o  parziale  e'  comunque
dovuto il canone per l'anno in corso. 
  6. Tutti i dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici
e geologici e sulle perforazioni,  acquisiti  nell'ambito  di  titoli
cessati di cui al comma 4 sono trasmessi al Ministero dello  sviluppo
economico entro 6 mesi dalla cessazione del titolo. Per le  finalita'
di interesse pubblico individuate dal Ministero,  tali  dati  possono
essere messi a disposizione degli  operatori,  secondo  le  modalita'
stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6.