Art. 3 
 
                  Ambito oggettivo di applicazione 
 
  1. Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal  presente
decreto  i  soggetti  pubblici  proprietari  di   immobili   pubblici
destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli  asili  nido,  e
all'istruzione universitaria, nonche' di edifici  pubblici  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui  alla  legge
21 dicembre 1999, n. 508. 
  2. Possono altresi' beneficiare dei finanziamenti disciplinati  dal
presente decreto i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso,
hanno in uso gli immobili di cui al  comma  1,  e  in  particolare  i
soggetti che hanno in carico gli immobili di cui all'art. 8, comma  1
della legge n. 23/96 e s.m.i.