Art. 3 
 
            Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali 
                in deroga per il settore della pesca 
 
  1. Per l'anno 2015, le risorse  destinate  dall'articolo  1,  comma
109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle  risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come
rifinanziato dal presente  decreto,  al  riconoscimento  della  cassa
integrazione guadagni in deroga per  il  settore  della  pesca,  sono
incrementate di 5 milioni di euro. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, comma 109 della citata legge  n.
          190 del 2014: 
              «109. Per l'anno 2015, nell'ambito  delle  risorse  del
          Fondo sociale per occupazione e formazione di cui  all'art.
          18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2,  destinate  al  finanziamento  degli  ammortizzatori
          sociali in deroga di cui all'art. 2, commi  64,  65  e  66,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata  una  somma
          fino a 30 milioni di  euro  finalizzata  al  riconoscimento
          della cassa integrazione guadagni in deroga per il  settore
          della pesca.». 
              - Per il  testo  dell'art.  18,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 185 del 2008, si vedano le  note  all'art.
          2.