Art. 3 Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca 1. Per l'anno 2015, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto, al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, sono incrementate di 5 milioni di euro.
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 1, comma 109 della citata legge n. 190 del 2014: «109. Per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.». - Per il testo dell'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, si vedano le note all'art. 2.