Art. 4 Accertamento 1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa in materia di trasparenza, d'ufficio o su segnalazione, rilevi la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni indicate all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, chiede al RT dell'amministrazione interessata di attestare all'Autorita', entro il termine di quindici giorni, se l'inadempimento sia dipeso dall'omessa comunicazione da parte del titolare dell'incarico ovvero sia riconducibile ad altre circostanze da indicare specificatamente. La richiesta e' comunicata anche all'OIV, o all'organismo con funzioni analoghe ed e' formulata con espresso riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 47, d.lgs. 33/2013. Il RT, nel fornire riscontro, trasmette contestualmente i dati identificativi e l'indirizzo PEC del titolare dell'incarico o altro recapito, necessari ai fini della notifica della contestazione in conformita' alla normativa vigente in materia. In mancanza la notifica puo' essere effettuata anche dal RT ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come precisato all'art. 10 del presente Regolamento. 2. Nel caso in cui il RT attesti che l'inadempimento sia dipeso dall'omessa comunicazione da parte del titolare dell'incarico delle informazioni e dei dati, l'Ufficio avvia il procedimento sanzionatorio contestando la violazione. 3. Nel caso, invece, in cui i dati siano stati correttamente comunicati dal titolare dell'incarico al RT e, tuttavia, non siano stati pubblicati in tutto o in parte, il Consiglio si riserva di ordinare all'amministrazione di pubblicare le informazioni e i dati mancanti. 4. L'Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive degli elementi essenziali, ne dispone l'archiviazione informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.