Art. 5 
 
 
                       Avvio del procedimento 
                    sanzionatorio e contestazione 
 
  1.  Sussistendo  i  presupposti  per   l'avvio   del   procedimento
sanzionatorio, l'Ufficio notifica al titolare dell'incarico, entro il
termine di 90 giorni dal ricevimento  dell'attestazione  del  RT,  la
contestazione della violazione di cui all'art. 47,  comma  1,  d.lgs.
33/2013. 
  2.  Della  contestazione  e'  data  notizia  al  RT  e  all'OIV,  o
all'organismo    con    funzioni    analoghe,    dell'amministrazione
interessata, nonche' al Prefetto. 
  3. L'Ufficio, ogni trenta giorni, predispone l'elenco dei  soggetti
a cui e' stata notificata la contestazione, ai fini della  successiva
pubblicazione  sul  sito  dell'Autorita',   previa   informativa   al
Consiglio, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. 33 del 2013. 
  4. Nella comunicazione di  avvio  del  procedimento  devono  essere
almeno indicati, nel rispetto  di  quanto  previsto  nella  legge  n.
689/1981: 
    a) la contestazione della  violazione,  con  l'indicazione  delle
disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie; 
    b) il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 18 della legge
n. 689/1981, per l'invio al Prefetto  di  memorie  e  documentazione,
oltre all'eventuale richiesta di audizione; 
    c) l'Ufficio e la  persona  responsabile  del  procedimento,  con
indicazione dei contatti per eventuali richieste di  chiarimenti  e/o
comunicazioni successive; 
    d) la possibilita' e i termini del pagamento  della  sanzione  in
misura ridotta in conformita' a quanto previsto  dall'art.  16  della
legge 689/1981 e le modalita' del pagamento. 
  5. Il pagamento  della  sanzione  in  misura  ridotta  estingue  il
procedimento sanzionatorio. 
  6. L'Ufficio, in applicazione di  criteri  generali  predeterminati
dal Consiglio, puo' accogliere, in tutto o  in  parte,  le  richieste
motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.