Art. 5 Avvio del procedimento sanzionatorio e contestazione 1. Sussistendo i presupposti per l'avvio del procedimento sanzionatorio, l'Ufficio notifica al titolare dell'incarico, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'attestazione del RT, la contestazione della violazione di cui all'art. 47, comma 1, d.lgs. 33/2013. 2. Della contestazione e' data notizia al RT e all'OIV, o all'organismo con funzioni analoghe, dell'amministrazione interessata, nonche' al Prefetto. 3. L'Ufficio, ogni trenta giorni, predispone l'elenco dei soggetti a cui e' stata notificata la contestazione, ai fini della successiva pubblicazione sul sito dell'Autorita', previa informativa al Consiglio, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. 33 del 2013. 4. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati, nel rispetto di quanto previsto nella legge n. 689/1981: a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie; b) il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, per l'invio al Prefetto di memorie e documentazione, oltre all'eventuale richiesta di audizione; c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive; d) la possibilita' e i termini del pagamento della sanzione in misura ridotta in conformita' a quanto previsto dall'art. 16 della legge 689/1981 e le modalita' del pagamento. 5. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio. 6. L'Ufficio, in applicazione di criteri generali predeterminati dal Consiglio, puo' accogliere, in tutto o in parte, le richieste motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.